Mobilità docente precaria: riconosciuto il diritto di precedenza Legge 104
Una docente precaria vince a Terni. Il tribunale riconosce la Legge 104 per la scelta della sede e risarcisce il part time involontario.
Importante vittoria legale a Terni per una docente precaria. Il Tribunale ha accolto il ricorso della FLC CGIL (Sentenza n. 263), riconoscendo il diritto di precedenza (L. 104/1992) per la scelta della sede a un'insegnante inserita nelle GPS. L'Ufficio Scolastico aveva negato questo diritto, costringendola a un part time involontario. La docente otterrà ora un risarcimento del danno.
La negazione del diritto di precedenza Legge 104
La vicenda giudiziaria ha origine nell'anno scolastico 2023/24 e riguarda una docente inserita nelle Graduatorie Provinciali delle Supplenze (GPS). L'insegnante era titolare sia della riserva di posti prevista dalla Legge 68/1999, sia del diritto alla scelta prioritaria della sede di servizio ai sensi dell'articolo 21 della Legge 104/1992. Nonostante le chiare disposizioni dell'Ordinanza Ministeriale sulle supplenze, l'Ufficio Scolastico territoriale di Terni (USR Umbria) non ha riconosciuto questa fondamentale prerogativa. Alla docente è stata quindi negata la precedenza nella scelta della scuola. Questa decisione l'ha portata all'assegnazione di una sede di lavoro lontana dalla propria residenza.
Docente precaria: la sentenza del Tribunale di Terni
A causa dell'assegnazione in una sede disagiata, l'insegnante non ha potuto sostenere i lunghi viaggi quotidiani, vedendosi costretta a chiedere il tempo parziale (part time). Il tribunale di Terni, con la sentenza n. 263, ha pienamente accolto il ricorso patrocinato dalla FLC CGIL. Il giudice ha stabilito che alla docente, pur avendo ricevuto l'incarico annuale come riservista (L. 68/99), non è stato valutato il "diritto di precedenza ai sensi degli artt. 3 e 21 Legge n.104/1992". La sentenza evidenzia l'esistenza di un "nesso causale" tra l'inadempimento dell'Amministrazione e il "danno patrimoniale" subito dalla ricorrente. È stato ritenuto "presumibile con sufficiente grado di certezza" che, senza la condotta illegittima, la docente avrebbe optato per l'orario completo.
Il risarcimento del danno e il part time involontario
In conseguenza dell'accertato inadempimento, il Tribunale ha "condannato il Ministero al risarcimento del danno". Tale risarcimento è stato quantificato nella misura del "50% delle retribuzioni perdute" dalla docente a causa della forzata riduzione oraria. La FLC CGIL di Terni ha espresso grande soddisfazione per l'esito. Il sindacato sottolinea come questa sentenza affronti una problematica rilevante che contribuisce al divario salariale di genere: il part time involontario a cui le lavoratrici sono troppo spesso obbligate. Questa vittoria legale, secondo il sindacato, conferma la validità delle azioni intraprese per la tutela dei diritti dei docenti precari e dei soggetti più fragili, nel pieno rispetto delle normative vigenti.