Mobilità docenti 2026/27: chiarimenti su trasferimento d'ufficio e precedenza
Il personale della scuola può richiedere il rientro nella sede di precedente titolarità dopo un trasferimento d'ufficio per esubero. Ecco come funziona.
In vista della prossima mobilità docenti 2026/27, è fondamentale approfondire le dinamiche legate al trasferimento d'ufficio. Questa procedura scatta quando un docente, dichiarato soprannumerario, non riesce a ottenere nessuna delle sedi indicate nella domanda e viene assegnato d'ufficio a un nuovo istituto. La normativa garantisce a questi professionisti la precedenza rientro scuola per un periodo di dieci anni, a patto di rispettare specifici criteri di continuità nella presentazione delle istanze.
Diritto al rientro dopo il trasferimento d'ufficio
La normativa stabilisce che il personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata mantenga un diritto prioritario al rientro nella scuola di ex titolarità. Questa agevolazione è valida per i dieci anni scolastici successivi al provvedimento di assegnazione forzata. Il diritto si applica esclusivamente all'interno della provincia e per la medesima tipologia di posto (comune o sostegno) occupata al momento del trasferimento. È importante sottolineare che tale priorità non può essere fatta valere per la mobilità professionale, come i passaggi di ruolo, o per i trasferimenti interprovinciali.
Differenza tra precedenza nella scuola e nel comune
Esistono due livelli distinti di priorità previsti dal CCNI per chi partecipa alla mobilità docenti 2026:
Rientro nella scuola (punto II): è il diritto prioritario assoluto a tornare nell'istituto da cui si è stati allontanati. Ha effetto nella prima fase dei movimenti.
Rientro nel comune (punto V): se non vi sono posti disponibili nella vecchia scuola, il docente ha la precedenza per le altre sedi situate nello stesso comune (o in quello più vicino in assenza di posti) rispetto ai movimenti della seconda fase.
Requisiti per mantenere la priorità nel decennio
Per non perdere il beneficio, il docente deve presentare ogni anno la domanda di trasferimento, indicando come prima preferenza la scuola di precedente titolarità o il codice sintetico del comune che la comprende. È obbligatorio compilare la casella specifica nel modulo domanda e allegare la dichiarazione di servizio continuativo. In questo documento va indicato esplicitamente l'anno in cui è avvenuto il trasferimento d'ufficio e la denominazione della scuola da cui si è stati trasferiti. L'omissione di questi dati comporta la perdita immediata del diritto di precedenza.
Casi particolari e gestione dell'esubero
Esistono situazioni specifiche per diversi ordini di scuola. Per i Centri di istruzione per gli adulti (CPIA), la precedenza si riferisce alla sede di organico originale. Nella scuola primaria e dell'infanzia, il diritto è legato alla sede di organico che comprende il plesso o la scuola di precedente titolarità.
Se un docente, già in possesso della precedenza decennale, diventa nuovamente soprannumerario nella sua attuale scuola, la nuova domanda condizionata per restare nella sede odierna prevale sulla richiesta di rientro nella scuola storica. Tuttavia, il diritto al rientro decennale rimane congelato e utilizzabile negli anni successivi, purché entro i limiti temporali previsti.