Mobilità docenti 2026: cosa sapere sulle esigenze di famiglia [Chiarimenti]
Il punteggio relativo alle esigenze di famiglia rappresenta un pilastro fondamentale nella mobilità docenti 2026.
Questa categoria permette ai docenti di ottenere una precedenza o un punteggio aggiuntivo per riavvicinarsi ai propri affetti, a patto di rispettare precisi requisiti amministrativi e temporali stabiliti dal CCNI.
Il calcolo del punteggio
Nella tabella di valutazione allegata al contratto collettivo, le variabili che determinano il punteggio finale sono suddivise in tre aree: anzianità di servizio, titoli generali e, appunto, esigenze familiari. Il ricongiungimento familiare è la voce più rilevante di quest'ultima categoria.
Nello specifico, per la mobilità docenti 2026, il ricongiungimento al coniuge, alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto garantisce l'attribuzione di 6 punti. Tale punteggio è esteso anche ai docenti non coniugati o separati che richiedono il ricongiungimento ai figli o ai genitori.
Condizioni per il ricongiungimento familiare
L'ottenimento del punteggio non è automatico, ma subordinato a rigorosi criteri di residenza e documentazione:
Residenza anagrafica: il familiare deve risiedere nel comune richiesto da almeno tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza ministeriale.
Autodichiarazione: la residenza deve essere attestata tramite una dichiarazione personale (ai sensi del D.P.R. 445/2000), specificando con esattezza la decorrenza dell'iscrizione anagrafica.
Limitazione territoriale: il punteggio è valido esclusivamente per le preferenze (analitiche o sintetiche) riferite ai comuni in cui risiede il familiare.
La validità territoriale nella mobilità docenti 2026
È essenziale distinguere l'ambito di applicazione di questi punti. Il punteggio per le esigenze di famiglia trova applicazione solo nei trasferimenti tra comuni diversi (fase II e III della mobilità). Se il docente richiede un trasferimento tra scuole dello stesso comune di titolarità (fase I), tale punteggio non viene computato, poiché non sussiste la necessità di "avvicinamento" territoriale.
Qualora nel comune di residenza del familiare non vi siano sedi esprimibili, il punteggio può essere fatto valere per le scuole del comune viciniore, seguendo le apposite tabelle di viciniorietà pubblicate annualmente.