Mobilità docenti 2026/27: chiarimenti sulle cattedre vacanti dopo le cessazioni

I criteri per l'assegnazione dei posti liberi nella mobilità docenti 2026/27. Regole su pensionamenti, trasferimenti e immissioni in ruolo.

19 febbraio 2026 15:00
Mobilità docenti 2026/27: chiarimenti sulle cattedre vacanti dopo le cessazioni - Mobilità Scuola 2025-2026
Mobilità Scuola 2025-2026
Condividi

Le attese per la mobilità docenti 2026/27 si concentrano sui posti resi liberi dai pensionamenti. L'assegnazione delle cattedre vacanti segue rigidi criteri ministeriali, spartendo le disponibilità tra trasferimenti territoriali, passaggi di ruolo e nuove immissioni.

Il calcolo dei posti disponibili per la mobilità docenti 2026/27

L'attesa mappa delle disponibilità scolastiche rappresenta uno snodo cruciale per il personale educativo. Nella complessa architettura della mobilità docenti 2026/27, la discriminante fondamentale risiede nella natura giuridica della cattedra: i trasferimenti, così come i passaggi di ruolo o di cattedra, si concretizzano esclusivamente su posti effettivamente vacanti all'interno dell'organico dell'autonomia. Seguo da anni le dinamiche amministrative del Ministero dell'Istruzione e noto spesso un fraintendimento diffuso tra cattedre realmente sguarnite e quelle solo provvisoriamente libere. I posti il cui titolare è assente per aspettativa, mandato elettorale o assegnazione provvisoria non rientrano nel contingente utile per i trasferimenti definitivi, rimanendo vincolati al futuro rientro del legittimo assegnatario.

Quali sedi concorrono ai trasferimenti e passaggi di ruolo

Le tempistiche dettate dagli uffici scolastici territoriali sono perentorie e scandiscono i ritmi dell'intero anno. Le disponibilità effettive derivano dalle variazioni di stato giuridico, come i pensionamenti, le decadenze o le dimissioni, ufficializzate all'alba del nuovo ciclo di lezioni. Per garantire chiarezza nella lettura dei dati ministeriali, il sistema informativo ingloba come disponibili le seguenti tipologie di sedi:

  • Cattedre e posti di nuova istituzione creati per l'anno scolastico di riferimento e privi di un titolare.

  • Sedi già vacanti all'inizio dell'anno o liberate successivamente, purché comunicate entro le scadenze del sistema informativo.

  • Cattedre prive di un'assegnazione definitiva a docenti con contratto a tempo indeterminato.

  • Postazioni svuotate dai movimenti in uscita dei colleghi, salvaguardando prima il riassorbimento dei docenti in soprannumero provinciale.

Cattedre bloccate e ripartizione delle quote del CCNI

Dall'algoritmo ministeriale restano escluse porzioni significative dell'organico statale. Oltre alle sedi temporaneamente liberate citate in precedenza, l'amministrazione sottrae preventivamente i posti destinati al personale di rientro dal fuori ruolo e le cattedre "blindate" per i neoassunti a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo, come stabilito per il triennio di vigenza contrattuale.

Per quanto concerne la ripartizione matematica delineata dal CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo), le regole impongono un rigido frazionamento. Al termine della seconda fase dei movimenti, il 50% dei posti residui viene accantonato obbligatoriamente per le immissioni in ruolo. Il restante bacino nutre la terza fase, suddividendosi equamente: un 25% alla mobilità territoriale interprovinciale e l'altro 25% alla mobilità professionale. Un dettaglio tecnico dirimente per l'anno in corso riguarda l'eventuale posto dispari: a differenza del ciclo precedente, per l'anno scolastico 2026/27 la frazione residua andrà a esclusivo vantaggio delle assunzioni in ruolo, riducendo lievemente i margini di manovra per gli spostamenti del personale già di ruolo.

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail