Mobilità docenti 2026/27: vincoli e categorie escluse dalla domanda alla luce del CCNI 2025/27
Analisi dei blocchi previsti dal contratto scuola: ecco chi deve restare nella sede di titolarità per il prossimo anno scolastico.
Il nuovo assetto normativo delineato dal CCNI scuola impone regole stringenti sui movimenti del personale. Analizziamo nel dettaglio la mobilità docenti 2026/27, chiarendo quali insegnanti sono attualmente bloccati dai vincoli triennali e non potranno presentare istanza di trasferimento.
Il quadro normativo della Mobilità docenti 2026/27 e i vincoli attivi
Navigare tra le clausole del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) 2025/2028 richiede una conoscenza approfondita delle dinamiche scolastiche, poiché un'interpretazione errata può precludere opportunità future. Il testo, valido per il triennio che include l'anno scolastico 2026/2027, stabilisce principi ferrei sulla mobilità territoriale e professionale. Sebbene la regola generale apra le porte a tutti i docenti a tempo indeterminato, esistono specifiche "zone di interdizione".
Non si tratta di semplici burocrazie, ma di disposizioni che impattano sulla vita lavorativa e familiare. Il blocco principale riguarda chi ha ottenuto un movimento volontario di recente. Nello specifico, il docente che negli ultimi due anni scolastici ha ottenuto il trasferimento o il passaggio di ruolo/cattedra su una preferenza analitica (ossia indicando il codice puntuale della scuola e non del distretto o comune) è tenuto a rispettare un vincolo di permanenza triennale. Questa norma mira alla continuità didattica, impedendo a chi ha scelto consapevolmente una sede di lasciarla prima di tre anni.
Neoassunti e blocco triennale: le regole per le immissioni recenti
Una casistica che genera spesso confusione nelle segreterie scolastiche riguarda i docenti neo-immessi in ruolo. A partire dalle assunzioni dell'anno scolastico 2023/2024, il Ministero ha introdotto un regime più rigido. I docenti di ogni ordine e grado (Infanzia, Primaria e Secondaria) assunti a tempo indeterminato sono vincolati alla sede di prima assegnazione per tre anni scolastici effettivi.
Questo periodo comprende l'anno di prova e formazione. È cruciale comprendere come viene calcolato questo triennio per non presentare una domanda destinata al rigetto. Ai fini del computo, il sistema considera validi:
Gli anni di servizio in utilizzazione o assegnazione provvisoria (se si rientra nelle deroghe).
Il servizio svolto con contratti al 30 giugno (art. 47 CCNL) dopo aver superato l'anno di prova.
L'anno di servizio a tempo determinato finalizzato al ruolo (per le assunzioni da GPS).
Rimangono esclusi dal blocco, e quindi liberi di muoversi, i docenti che si trovano in situazioni di soprannumero o esubero, oppure coloro che beneficiano delle tutele della Legge 104/92 (art. 33, commi 5 o 6), purché la condizione di disabilità (personale o del familiare assistito) sia intervenuta successivamente all'iscrizione ai concorsi o alle GAE.
La specifica situazione dei docenti assunti da GPS (DL 44/2023)
Un capitolo a parte merita la gestione dei docenti assunti tramite la procedura straordinaria prevista dal D.L. 44/2023 (art. 5, commi 5 e 6). Per questa categoria, la mobilità docenti 2026/27 resta un miraggio se non sono maturati i tre anni di servizio effettivo nell'istituzione scolastica dove è stato svolto il percorso annuale di prova.
A differenza delle procedure ordinarie, qui la normativa (comma 10 dell'art. 5) lega il vincolo all'effettivo servizio prestato. Tuttavia, anche in questo scenario esistono dei correttivi tecnici per il calcolo del triennio. Vengono infatti conteggiati gli anni in cui il periodo di prova è stato differito o quelli in cui, purtroppo, l'esito è stato negativo. È evidente come il legislatore abbia voluto blindare queste cattedre per garantire stabilità, lasciando come unica via di uscita le deroghe contrattuali specifiche che analizzeremo in separata sede, o le situazioni di contrazione di organico che generano esuberi involontari.