Mobilità docenti: i termini per la restituzione al ruolo di provenienza
Le istruzioni per i docenti che desiderano rinunciare al passaggio di ruolo e tornare alla classe di concorso o al grado precedente.
La procedura di restituzione al ruolo consente ai docenti che hanno ottenuto un passaggio di ruolo di rientrare nella posizione di provenienza. Questa opportunità, prevista dalla normativa sulla mobilità docenti, richiede l'invio di una PEC all'ufficio scolastico competente entro i termini stabiliti, a patto di trovarsi nel primo anno di servizio nel nuovo ruolo.
I docenti che hanno ottenuto la variazione di ruolo per l'anno scolastico 2025/2026 possono richiedere il rientro nella propria posizione originaria. Tale istanza deve essere inoltrata esclusivamente durante l'anno di formazione e prova, rispettando la scadenza del 23 aprile 2026. Il documento va indirizzato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale relativo alla provincia di precedente titolarità.
Presentazione dell'istanza e requisiti
Secondo quanto previsto dal CCNI e dal Testo Unico della scuola, la restituzione al ruolo avviene nell'ambito della provincia di ex titolarità con decorrenza dall'anno scolastico successivo. La domanda deve essere presentata entro il quindicesimo giorno antecedente il termine ultimo della comunicazione al SIDI per la mobilità del ruolo di provenienza.
Condizioni di disponibilità dei posti
Il rientro non è automatico: il provvedimento viene disposto solo sui posti che risultano effettivamente vacanti e disponibili al termine delle operazioni di mobilità. È essenziale sottolineare che il docente non deve aver presentato altre istanze di trasferimento. Qualora non vi siano cattedre libere nella provincia di riferimento, la domanda non potrà essere accolta.
Inquadramento economico e anzianità
Dal punto di vista retributivo, il docente viene reinserito nella fascia stipendiale che occupava prima del passaggio. L'anno di servizio svolto nel nuovo ruolo non va perduto, poiché viene conteggiato regolarmente ai fini della progressione di carriera.
Perdita del punteggio di continuità
Un aspetto critico riguarda la continuità didattica. La restituzione al ruolo comporta l'azzeramento del punteggio accumulato nella scuola di precedente titolarità. Anche se l'insegnante dovesse tornare nella medesima sede precedentemente occupata, il rientro interrompe ufficialmente il servizio continuativo, richiedendo un nuovo conteggio del punteggio specifico a partire dal rientro.