Mobilità scuola: obiettivo trasferimento, le novità del CCNI 2025-2028
Il nuovo CCNI 2025-2028 disciplina i trasferimenti del personale scolastico per il prossimo triennio, introducendo modifiche su vincoli e punteggi.
Il mondo della scuola si prepara a navigare tra le pieghe del CCNI 2025-2028. Comprendere le nuove regole sulla mobilità è fondamentale per pianificare il proprio futuro professionale con estrema consapevolezza e precisione normativa. Ecco un'analisi dettagliata dell'Avv. Gianfranco Nunziata del Foro di Salerno.
Obiettivo trasferimento: le novità del CCNI 2025-2028
Il quadro normativo della mobilità per il personale della scuola è definito dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) che ha validità triennale. Pertanto, non esistono due contratti distinti per il 2025 e il 2026, ma un unico contratto che disciplina le procedure per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27 e 2027/28, prevedendo però alcune significative variazioni annuali.
Le principali differenze applicabili tra l’anno scolastico 2025/26 e l’anno scolastico 2026/27 sono le seguenti:
Modifica delle Deroghe ai Vincoli di Mobilità: Questa è la variazione più rilevante. Rispetto alle disposizioni previste per l’a.s. 2025/26 (contenute nell’ipotesi di CCNI del 29 gennaio 2025), il contratto definitivo ha modificato le deroghe ai vincoli di permanenza triennale per l’a.s. 2026/27:
Ricongiungimento al figlio: Il limite di età del figlio che consente di usufruire della deroga è stato ridotto. Mentre l’ipotesi di CCNI prevedeva un’età fino a 16 anni, il testo definitivo per l’a.s. 2026/27 stabilisce il limite a 14 anni.
Assistenza al genitore: È stata eliminata la deroga che consentiva di superare il vincolo triennale per ricongiungersi al genitore di età superiore ai 65 anni.
Valutazione del Servizio Pre-Ruolo: Il CCNI prevede un incremento progressivo del punteggio per il servizio pre-ruolo ai fini della mobilità d’ufficio e della graduatoria interna d’istituto.
Per l’a.s. 2025/26: 4 punti per ogni anno.
Per l’a.s. 2026/27: 5 punti per ogni anno.
Per l’a.s. 2027/28: 6 punti per ogni anno.
Ripartizione dei Posti Disponibili: La gestione dell’eventuale posto dispari nella ripartizione al 50% tra immissioni in ruolo e mobilità segue un criterio di alternanza annuale.
A.S. 2025/26: il posto dispari è assegnato alla mobilità.
A.S. 2026/27: il posto dispari è assegnato alle immissioni in ruolo.
Mobilità da Sostegno a Posto Comune: L’aliquota dei posti disponibili per i trasferimenti a domanda da posto di sostegno a posto comune per i docenti senza precedenza è soggetta a una riduzione progressiva.
A.S. 2025/26: 100% dei posti.
A.S. 2026/27: 75% dei posti.
A.S. 2027/28: 50% dei posti.
Soggetti Ammessi alla Domanda di Mobilità, Assegnazione Provvisoria e Utilizzazione nel 2026
Mobilità Territoriale e Professionale
Le domande di mobilità per l’a.s. 2026/27 possono essere presentate, secondo le tempistiche ipotizzate, a partire dal 16 marzo 2026 per il personale docente.
Possono presentare domanda:
Tutto il personale docente, educativo e ATA con contratto a tempo indeterminato che non sia soggetto a vincoli.
Docenti assunti a tempo indeterminato entro l’a.s. 2023/24, inclusi quelli assunti da GPS I fascia sostegno (con retrodatazione giuridica al 1/9/2023) e da concorso straordinario bis, che non abbiano ottenuto un trasferimento volontario su preferenza puntuale negli anni precedenti.
Docenti soprannumerari o in esubero.
Docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata che non siano stati soddisfatti nel rientro nella scuola di precedente titolarità.
Personale ATA di ruolo, inclusi i collaboratori scolastici ex art. 58 DL 69/2013 e il personale assunto con procedure L. 205/2017, immessi in ruolo a tempo pieno o trasformati da part-time a full-time.
Non possono presentare domanda (salvo deroghe):
Docenti neo-immessi in ruolo a partire dall’a.s. 2023/24, che sono tenuti a un vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità.
Docenti che hanno ottenuto un trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra su una preferenza puntuale (singola scuola) con domanda volontaria, per il triennio successivo al movimento ottenuto.
Personale ATA dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, per un triennio dall’assegnazione della sede definitiva.
Assegnazione Provvisoria e Utilizzazione
Le procedure di assegnazione provvisoria e utilizzazione sono generalmente disciplinate da un contratto integrativo annuale distinto. Pertanto, sulla base dei documenti disponibili, non è possibile fornire dettagli specifici su chi potrà presentare domanda per questi movimenti per l’a.s. 2026/27.
Deroghe ai Vincoli di Mobilità nel 2026
Per l’anno scolastico 2026/27, i docenti e il personale ATA (limitatamente all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione) soggetti a vincolo triennale possono comunque presentare domanda di mobilità se rientrano in una delle seguenti categorie di deroga, a condizione che la prima preferenza espressa sia il comune o distretto sub-comunale di ricongiungimento o assistenza:
a) Genitori di figlio di età inferiore a 14 anni (l’età si intende compiuta entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda).
b) Personale che si trova nelle condizioni di cui agli artt. 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della Legge 104/1992 (personale con disabilità grave o che assiste un familiare con disabilità grave).
c) Personale che fruisce dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del D.Lgs. 151/2001 (congedo biennale per assistenza a familiari con disabilità grave).
d) Coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 3, della Legge 118/1971.
Profili di Incostituzionalità e Azioni Giudiziarie
La dichiarazione a verbale delle organizzazioni sindacali evidenzia una forte criticità riguardo ai vincoli di mobilità, auspicando interventi normativi per superarli e restituire la materia alla piena contrattazione, al fine di tutelare la conciliazione vita-lavoro e il ricongiungimento familiare.
La restrizione della mobilità, specialmente per i neo-assunti, è stata oggetto di contenzioso negli anni passati, con argomentazioni basate sulla presunta violazione di principi costituzionali come il diritto al lavoro (art. 4 Cost.), il diritto alla famiglia (artt. 29, 30, 31 Cost.) e il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.). La giurisprudenza in materia è complessa e soggetta a evoluzioni.
Azioni Giudiziarie Esperibili
Il CCNI stesso delinea le procedure di contenzioso che il personale può attivare:
Reclamo Amministrativo: Entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie o dalla notifica degli esiti, è possibile presentare un reclamo motivato all’Ufficio Scolastico Territoriale competente avverso la valutazione della domanda, l’attribuzione del punteggio o il riconoscimento delle precedenze. La decisione sul reclamo è definitiva.
Tentativo di Conciliazione: In caso di controversie sull’interpretazione o applicazione del contratto, è possibile esperire le procedure di conciliazione previste dal CCNL di comparto (artt. 135-138 del CCNL 29/11/2007, ora trasfusi nel CCNL 18/01/2024).
Azione Giudiziaria: Qualora le procedure di reclamo e conciliazione non diano esito positivo, o per la tutela di diritti soggettivi che si ritengono lesi, è possibile adire il Giudice del Lavoro. Le controversie in materia di mobilità del personale scolastico rientrano, infatti, nella giurisdizione del giudice ordinario. L’azione giudiziaria potrebbe avere ad oggetto, ad esempio, il mancato riconoscimento di un punteggio, di una precedenza, o l’illegittima esclusione dalla procedura di mobilità. In tale sede, il giudice può disapplicare gli atti amministrativi presupposti (come le graduatorie) se ritenuti illegittimi.
Avv. Gianfranco Nunziata
(Foro di Salerno)