Monetizzazione ferie non fruite dai docenti precari: i chiarimenti del MiM [Nota]

Il MiM ha pubblicato una nota rivolta ai Dirigenti Scolastici con indicazioni operative sul pagamento delle ferie non godute per i docenti a tempo determinato.

31 marzo 2025 20:38
Monetizzazione ferie non fruite dai docenti precari: i chiarimenti del MiM [Nota] - Ministero dellIstruzione e del Merito
Ministero dellIstruzione e del Merito
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Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la nota del 27 marzo 2025, ha fornito agli Uffici Scolastici e ai Dirigenti Scolastici indicazioni operative in merito al pagamento delle ferie non fruite dai docenti con contratto a tempo determinato. L’intervento si inserisce in un contesto di numerosi contenziosi e prende spunto da orientamenti consolidati della giurisprudenza, con l’obiettivo di prevenire ulteriori dispute legali e garantire una corretta applicazione della normativa.

Quadro normativo e deroghe previste per la monetizzazione delle ferie non fruite

Il riferimento principale è il decreto-legge 95/2012, articolo 5, comma 8, che vieta la monetizzazione delle ferie nella pubblica amministrazione durante il rapporto di lavoro, salvo eccezioni. Una di queste è stata introdotta dalla legge 228/2012, che consente, in deroga, il pagamento delle ferie non godute ai docenti supplenti brevi o saltuari e a quelli con contratto fino al termine delle lezioni. Questa deroga si applica solo se le ferie non risultano oggettivamente fruibili entro la durata del contratto.

In questo scenario normativo, è fondamentale che i dirigenti scolastici si attengano a quanto previsto, evitando automatismi e verificando caso per caso la possibilità o meno di monetizzare le ferie residue.

Calcolo delle ferie e modalità di fruizione

Come stabilito dal CCNL Istruzione 2019-2021, le ferie per i docenti a tempo determinato sono proporzionali ai giorni di servizio prestati. La nota ministeriale spiega come applicare il calcolo: si usa la proporzione 30 o 32 giorni su 360, in base alla durata dell’anno lavorativo, rapportando tale quota alla durata effettiva del contratto.

Le ferie, comprese le festività soppresse, vanno godute nei periodi di sospensione dell’attività didattica, secondo i calendari scolastici regionali. Tuttavia, non si può presumere automaticamente la fruizione delle ferie durante queste sospensioni: essa deve avvenire previa richiesta formale del docente o indicazione scritta da parte del dirigente scolastico.

Giurisprudenza a tutela del diritto alle ferie

Le sentenze della Corte di Cassazione n. 14268/2022 e n. 16715/2024 hanno ribadito il diritto dei docenti a ricevere un’indennità economica per le ferie non godute, se la scuola non ha dimostrato di aver consentito l’effettiva fruizione del diritto. In altre parole, spetta al datore di lavoro – in questo caso la scuola – informare tempestivamente e in modo chiaro il docente sulle modalità e i tempi per usufruire delle ferie.

Tale posizione si fonda sull’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che riconoscono il diritto alle ferie come diritto sociale fondamentale, da garantire sia attraverso la fruizione effettiva che, se impossibile, tramite compensazione economica.

Liquidazione economica e obblighi dei dirigenti scolastici

Nel caso in cui il contratto a termine non consenta la fruizione delle ferie maturate, il docente ha diritto alla liquidazione delle giornate residue. Il calcolo va effettuato sottraendo dai giorni maturati quelli effettivamente fruiti. La differenza rappresenta il numero di giorni da monetizzare.

Il Ministero invita gli Uffici Scolastici Regionali a sensibilizzare i dirigenti scolastici affinché comunichino per iscritto al personale interessato le informazioni relative alle ferie non godute, specificando le conseguenze della mancata fruizione. Una gestione trasparente consente di prevenire futuri contenziosi e ridurre i rischi economici per l’amministrazione scolastica.

La nota ministeriale

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