NASpI e trasferimento all’estero: guida completa per conservare l’indennità di disoccupazione in ambito UE

Trasferire la NASpI all’estero richiede requisiti precisi, comunicazioni preventive e rispetto delle normative per evitare la decadenza del beneficio.

14 giugno 2025 16:49
NASpI e trasferimento all’estero: guida completa per conservare l’indennità di disoccupazione in ambito UE - NASpI
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Molti lavoratori italiani che perdono il lavoro si trovano a un bivio: restare in Italia per conservare il diritto alla NASpI oppure trasferirsi all’estero per cogliere nuove opportunità lavorative. La normativa nazionale, armonizzata con quella europea, consente in determinate condizioni il trasferimento temporaneo dell’indennità di disoccupazione verso un altro Stato UE, SEE o la Svizzera. Tuttavia, le condizioni sono stringenti e i rischi di decadenza sono reali. Questa guida approfondisce tutti gli aspetti normativi, operativi e pratici necessari per affrontare consapevolmente questa delicata transizione.

Principi generali: residenza e disponibilità al lavoro in Italia

La NASpI è un sostegno destinato ai disoccupati che risiedono in Italia e sono immediatamente disponibili a reinserirsi nel mercato del lavoro nazionale.
L’articolo 3 del D.Lgs. 22/2015 specifica che la prestazione è subordinata alla residenza in Italia e alla disponibilità immediata al lavoro. Questi requisiti non sono solo formali: l’INPS effettua controlli periodici per verificarne il rispetto, anche tramite convocazioni dei Centri per l’Impiego e incroci con banche dati pubbliche.

Esportazione della NASpI nei Paesi UE: i tre (o sei) mesi di grazia

L’unica deroga significativa è prevista dall’articolo 64 del Regolamento UE n. 883/2004, che consente al disoccupato di trasferire temporaneamente la propria indennità in un altro Paese UE, SEE o in Svizzera per cercare lavoro, mantenendo il diritto alla NASpI per un massimo di tre mesi, prorogabili a sei in casi eccezionali.

Requisiti:

  • Stato di disoccupazione completo.
  • Diritto all’indennità nel Paese in cui si è perso il lavoro.
  • Iscrizione alle liste di disoccupazione da almeno 4 settimane (eccezioni possibili).
  • Richiesta preventiva del modulo U2 (ex E303) all’INPS.
  • Indicazione del Paese di destinazione e della durata della permanenza.

Obblighi all’estero: come attivare e mantenere il diritto

Una volta ottenuto il modulo U2, il beneficiario ha 7 giorni di tempo dall’arrivo per iscriversi ai servizi per l’impiego del Paese ospitante e presentare il modulo.
Il mancato rispetto del termine comporta la perdita del diritto alla prestazione per l’intero periodo all’estero.
Durante la permanenza, il disoccupato deve:

  • Rispettare le regole locali per la ricerca di lavoro.
  • Essere disponibile per convocazioni.
  • Autorizzare eventuali verifiche da parte delle autorità del Paese ospitante.

Solo dopo la conferma dell’iscrizione, l’INPS potrà erogare la NASpI direttamente al beneficiario sul conto italiano.

Attenzione alla residenza e all’iscrizione AIRE

Un elemento critico è il trasferimento della residenza all’estero: anche in assenza di iscrizione AIRE immediata, l’INPS può disporre la revoca retroattiva della NASpI e richiedere la restituzione integrale delle somme già percepite.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 12847/2019) ha stabilito che il trasferimento di residenza è incompatibile con lo stato di disoccupazione indennizzabile, anche se comunicato formalmente in ritardo.

Categorie di soggetti ammessi alla mobilità della NASpI

Possono accedere alla procedura di trasferimento della NASpI:

  • Cittadini dell’UE, SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e Svizzera.
  • Cittadini extra-UE con residenza in uno Stato UE e almeno due periodi assicurativi in Paesi membri.
  • Apolidi e rifugiati residenti in un Paese UE.

Procedura per l’esportazione dell’indennità NASpI

Prima del trasferimento:

  1. Iscrizione nelle liste di disoccupazione in Italia da almeno 4 settimane.
  2. Richiesta del modulo U2 all’INPS con indicazione del Paese di destinazione.

Dopo l’arrivo nel Paese estero:

  1. Iscrizione ai servizi per l’impiego entro 7 giorni.
  2. Presentazione del modulo U2.
  3. Rispetto degli obblighi locali per disoccupati.
  4. Comunicazione dell’iscrizione da parte dell’autorità estera all’INPS.

Sospensione temporanea per motivi gravi

In caso di trasferimento temporaneo per gravi motivi familiari o sanitari, è possibile sospendere la NASpI senza perderne il diritto.
La Circolare INPS n. 94/2016 prevede che la sospensione, previa comunicazione e motivazione, mantenga il residuo diritto all’indennità al rientro in Italia.

Decadenza del diritto alla NASpI

Chi si trasferisce all’estero senza seguire la procedura prevista, perde il diritto alla NASpI e l’INPS avvierà la recupero delle somme percepite indebitamente.
È dunque obbligatorio comunicare ogni spostamento al Centro per l’Impiego e rispettare le scadenze e gli adempimenti formali.

Intensificazione dei controlli INPS

Negli ultimi anni, l’INPS ha potenziato i controlli, incrociando dati con:

  • Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE),
  • Ministero degli Esteri,
  • Agenzie fiscali,
  • Datori di lavoro esteri,
  • Utenze bancarie,
  • Registri consolari.

Secondo la Risoluzione del Garante Privacy n. 51/2020, questi controlli sono legittimi anche se attivati anni dopo l’erogazione della prestazione.

Disoccupazione per italiani rimpatriati

I cittadini italiani che hanno ricevuto una prestazione di disoccupazione da uno Stato estero e rientrano in Italia, possono continuare a percepire l’indennità per un massimo di tre mesi (sei se la normativa estera lo consente).
In alcuni casi, possono accedere anche alla disoccupazione per rimpatriati, per una durata massima di 180 giorni, da cui saranno detratte le giornate già indennizzate all’estero.

Totalizzazione dei periodi assicurativi

La normativa UE consente la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi Stati membri.
Il Paese in cui si è svolta l’ultima attività lavorativa deve sommare i periodi lavorativi esteri per verificare il diritto all’indennità.
L’importo della NASpI sarà però calcolato solo sull’imponibile previdenziale maturato in Italia.

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