Pagamento ferie supplenti scuola: diritti dei precari e ricorsi Anief
Docenti e ATA a tempo determinato possono richiedere l’indennità per i giorni non goduti: le conferme della Cassazione e le azioni legali.
Il mancato riconoscimento economico dei giorni di riposo non fruiti resta un nodo centrale nel comparto istruzione. Proseguono le azioni legali per garantire il pagamento ferie supplenti, un diritto inalienabile spesso negato a docenti e ATA con contratti a termine.
Pagamento ferie supplenti: le tutele per i contratti brevi e annuali
La normativa scolastica e contrattuale prevede meccanismi specifici per la gestione dei periodi di riposo del personale a tempo determinato, eppure le criticità applicative rimangono frequenti. Daniela Rosano, segretaria generale del sindacato Anief, ha ribadito ai microfoni dell'agenzia Teleborsa la necessità di vigilare sulla corretta liquidazione delle spettanze. La questione tocca due categorie principali: i precari con contratto al 30 giugno e i supplenti brevi e saltuari. Per i primi, sussiste il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute nel lasso di tempo che intercorre tra la fine delle lezioni (o eventuali interruzioni per elezioni) e il termine delle attività didattiche.
Ancora più netta è la situazione per le supplenze brevi: un articolo del CCNL Scuola risalente al 2019 stabilisce che, qualora il dipendente non abbia avuto la possibilità di fruire delle ferie durante i giorni di servizio effettivo, queste debbano essere obbligatoriamente liquidate dalla scuola alla chiusura dell'ultimo contratto. Non si tratta di una concessione, ma di un calcolo proporzionale al servizio prestato che deve tradursi in una voce economica concreta nella busta paga finale.
La posizione della Cassazione: indennità e natura retributiva
Il fondamento giuridico su cui poggiano i ricorsi promossi dalle sigle sindacali trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ha sottolineato come la cancellazione d'ufficio delle ferie per il personale precario sia una pratica inaccettabile, più volte censurata dalla Corte di Cassazione. Gli Ermellini hanno chiarito che l'indennità sostitutiva per le ferie non godute non è un mero risarcimento, ma possiede una natura mista, sia retributiva che indennitaria.
Questo dettaglio tecnico ha ripercussioni enormi sulle tempistiche per agire: essendo considerata parte della retribuzione, tale spettanza è soggetta a una prescrizione decennale. Ciò significa che Docenti e Personale ATA hanno dieci anni di tempo per rivendicare le somme non percepite. L'azione legale mira a monetizzare non solo le ferie, ma anche le giornate di festività soppresse che sono state cancellate dai sistemi senza che il Dirigente Scolastico abbia formalmente invitato il lavoratore a fruirne nei periodi di sospensione dell'attività didattica, come previsto dalla norma.
Come agire per il recupero delle spettanze non liquidate
L'orientamento attuale spinge dunque verso un contenzioso seriale ma fondato su solide basi giuridiche. Il consiglio rivolto ai lavoratori vessati è quello di verificare attentamente i cedolini e i decreti di fine rapporto. Se il datore di lavoro non ha esplicitamente collocato il dipendente in ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni (come le vacanze natalizie o pasquali) o se il contratto breve si è concluso senza la liquidazione dei giorni maturati, si configura il diritto al risarcimento.
L'organizzazione sindacale invita chiunque abbia sottoscritto una supplenza nell'anno corrente o negli anni passati a valutare la propria posizione. Attraverso le sedi territoriali o le piattaforme telematiche dedicate, è possibile avviare l'iter per il ricorso, puntando a recuperare somme che, nel cumulo di anni di precariato, possono rappresentare importi rilevanti per l'economia domestica del lavoratore della scuola.