Passaggio di ruolo docenti 2026: tutto sulla mobilità professionale
Le nuove norme sulla mobilità per l'anno 2026/2027 indicano con precisione i criteri per il cambio di ruolo o di classe di concorso.
La procedura di mobilità per il triennio 2025/2028 introduce criteri specifici per il trasferimento dei docenti. Per accedere alla mobilità professionale e ottenere l'abilitazione necessaria, è fondamentale rispettare i requisiti aggiornati stabiliti dal contratto collettivo nazionale integrativo.
Requisiti per la mobilità professionale
Il personale docente che intende presentare domanda per il passaggio tra diversi ordini di scuola o tra differenti classi di concorso deve soddisfare condizioni precise. La normativa vigente prevede che, al momento della presentazione dell'istanza, l'aspirante debba:
Aver concluso con esito positivo il periodo di prova nel ruolo di appartenenza.
Essere in possesso dell'abilitazione specifica per il grado di istruzione o la classe di concorso richiesta.
Tale opportunità è estesa anche agli insegnanti tecnico-pratici (ITP) e al personale educativo, purché abbiano conseguito la specializzazione idonea per il grado di scuola di destinazione, anche in assenza di una precedente abilitazione specifica.
Passaggio tra i diversi gradi di istruzione
Accesso alla scuola dell'infanzia e primaria
Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, il passaggio può essere richiesto dai docenti della primaria e dal personale educativo abilitato. Specularmente, per la scuola primaria, la domanda è aperta ai docenti dell'infanzia, della secondaria e agli educatori, a condizione di possedere il titolo abilitante specifico.
Il personale educativo può inoltre accedere a questi ruoli se in possesso di uno dei seguenti requisiti:
Laurea in scienze della formazione primaria.
Diploma magistrale (quadriennale o quinquennale sperimentale) conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.
Mobilità verso la scuola secondaria
L'accesso ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado è consentito ai docenti già di ruolo in altri gradi di istruzione e agli educatori. In particolare:
Scuola secondaria di primo grado: accessibile a chi possiede l'abilitazione specifica, provenendo dall'infanzia, dalla primaria o dalla secondaria di secondo grado.
Scuola secondaria di secondo grado: aperta ai docenti abilitati degli altri gradi e ai docenti diplomati che aspirano a transitare nei ruoli del personale laureato.
Validità dei titoli e classi di concorso accorpate
Le certificazioni di abilitazione ottenute secondo i vecchi ordinamenti mantengono la loro piena validità legale. Nello specifico, i titoli confluiti nelle attuali classi di concorso (ai sensi del DPR n. 19/2016) sono riconosciuti ai fini delle operazioni di trasferimento professionale.
Inoltre, a seguito del decreto 255 del 22 dicembre 2023, l'accorpamento di alcune classi di concorso ha semplificato i movimenti. Se un docente possiede l'abilitazione per una classe facente parte di un gruppo accorpato, tale titolo è considerato valido anche per l'altra classe del medesimo gruppo, permettendo così la richiesta di passaggio diretto.