Permessi brevi docenti: diritti, obblighi e conseguenze del mancato recupero
Guida completa ai permessi brevi dei docenti: diritti, obblighi, tempi di recupero e conseguenze in caso di mancato recupero secondo il CCNL 2006/09.


I permessi brevi retribuiti rappresentano uno strumento essenziale a disposizione del personale docente per fronteggiare esigenze personali improvvise o impreviste. Regolati dall’articolo 16 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) 2006/09, tali permessi devono tuttavia essere utilizzati secondo regole ben precise, che prevedono anche l’obbligo del recupero. Ma cosa succede se il recupero non avviene? In questo articolo analizziamo diritti, doveri e conseguenze legate ai permessi brevi del personale docente, distinguendo i casi in cui l’eventuale trattenuta retributiva è o meno giustificata.
Permessi brevi: cosa sono e chi può richiederli
Secondo l’art. 16, comma 1 del CCNL 2006/09, i permessi brevi sono concessi a domanda al personale docente, sia di ruolo sia con contratto a tempo determinato, per esigenze personali. Questi permessi:
- Non possono superare la metà dell’orario giornaliero individuale;
- Hanno un limite massimo di due ore per ogni singola giornata;
- Si riferiscono a unità minime di lezione oraria, e quindi non possono essere richiesti per frazioni inferiori all’ora di lezione.
Modalità di richiesta e approvazione del permesso
Il permesso deve essere richiesto formalmente dal docente, ma la sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio. Il Dirigente Scolastico non ha facoltà di giudicare la validità della motivazione personale, ma può negare il permesso nei casi in cui non sia possibile garantire la continuità del servizio, ad esempio per impossibilità di sostituzione del docente o per la scopertura della classe.
Limiti annuali all’utilizzo dei permessi brevi
Nel corso dell’anno scolastico, ciascun docente può richiedere permessi brevi fino a un numero di ore pari al proprio orario settimanale di insegnamento. Un docente con 18 ore settimanali potrà, quindi, richiedere al massimo 18 ore di permesso breve in totale durante l’anno.
Obbligo di recupero: tempi e modalità
L’art. 16, comma 3 del CCNL stabilisce che le ore di permesso breve debbano essere recuperate entro i due mesi lavorativi successivi alla fruizione. Il recupero deve avvenire:
- In via prioritaria nella classe in cui si è usufruito del permesso;
- Attraverso supplenze, attività didattiche integrative o altre modalità stabilite dall’istituto;
- In accordo con le esigenze organizzative e didattiche della scuola.
Il principio alla base di questa norma è quello della tutela degli studenti, garantendo il recupero delle ore non svolte e preservando la continuità didattica.
Conseguenze del mancato recupero
Se, al termine dei due mesi, il recupero non è stato effettuato per causa imputabile al docente, l’amministrazione è tenuta ad operare una trattenuta sulla retribuzione pari al valore delle ore non recuperate (art. 16, comma 4 CCNL 2006/09). Le situazioni imputabili al docente includono:
- Rifiuto ingiustificato a svolgere il recupero programmato;
- Assenza ingiustificata nelle date fissate;
- Mancata collaborazione nel concordare una data utile;
- Atteggiamento ostruzionistico o rinvii sistematici fino alla scadenza dei due mesi.
Casi in cui il mancato recupero non è imputabile al docente
La trattenuta non può essere applicata nei casi in cui il mancato recupero sia dovuto a cause indipendenti dalla volontà del docente. Alcuni esempi:
- Malattia certificata che copre l’intero periodo previsto per il recupero;
- Cause di forza maggiore (chiusura della scuola, sospensione attività didattiche);
- Mancanza di proposta da parte del Dirigente Scolastico per il recupero;
- Comunicazioni tardive da parte della dirigenza (ad esempio proposte inviate il giorno stesso).
In tutti questi casi, il docente ha diritto a non subire alcuna trattenuta economica.
Permessi brevi a ridosso del termine delle lezioni
Una situazione particolare riguarda i permessi richiesti nei mesi di maggio o giugno, ovvero a ridosso della conclusione delle attività didattiche. In tali casi, la possibilità materiale di effettuare il recupero può essere seriamente compromessa. Questo rientra tra i casi non imputabili al docente, in quanto la necessità personale può emergere in qualsiasi momento dell’anno scolastico. Se il recupero non avviene per l’impossibilità materiale di farlo prima della chiusura delle lezioni, non può essere disposta alcuna trattenuta.