Permessi brevi: può il Dirigente Scolastico farli recuperare senza preavviso?

Le regole sul recupero delle ore per i permessi brevi. Il Dirigente Scolastico può richiederlo senza preavviso per esigenze di servizio? Ecco cosa dice l'Aran.

16 giugno 2025 10:45
Permessi brevi: può il Dirigente Scolastico farli recuperare senza preavviso? - Permessi brevi
Permessi brevi
Condividi

L'art. 16 del CCNL Scuola disciplina le procedure per usufruire dei permessi brevi per il personale scolastico. L'Aran chiarisce quali siano le modalità circa le prerogative spettanti al Dirigente Scolastico in relazione al recupero delle ore non lavorate.

La normativa sui permessi brevi

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Scuola del 2007 prevede che il personale con contratto a tempo indeterminato e determinato possa richiedere permessi per esigenze personali. Per il personale docente, questi permessi non possono superare le due ore, mentre per tutto il personale non devono eccedere la metà dell'orario giornaliero di servizio. La fruizione è sempre subordinata alla compatibilità con le esigenze dell'istituto scolastico.

I limiti annuali previsti

La normativa stabilisce un tetto massimo di ore che possono essere utilizzate durante l'anno scolastico. Per il personale A.T.A., il limite è fissato a 36 ore complessive. Per il personale docente, invece, il monte ore massimo di permessi brevi fruibili corrisponde al totale delle proprie ore di insegnamento settimanali, come previsto dal contratto di riferimento. È fondamentale monitorare questo limite per una corretta gestione.

Modalità e tempistiche del recupero

Il dipendente che usufruisce di un permesso breve è tenuto a recuperare le ore non lavorate. Il recupero deve avvenire entro i due mesi lavorativi successivi a quello di fruizione, in base alle esigenze di servizio della scuola. Per i docenti, il recupero si attua prioritariamente tramite supplenze o lo svolgimento di interventi didattici integrativi, dando precedenza alla classe in cui si è assentato il docente stesso.

La richiesta senza preavviso

L'obbligo di recupero è in capo al lavoratore. Di conseguenza, il Dirigente Scolastico può richiedere di saldare il debito orario anche senza preavviso, specialmente se le necessità di servizio si manifestano improvvisamente. Qualora il mancato recupero fosse imputabile al dipendente, l'Amministrazione è tenuta a effettuare una trattenuta in busta paga pari alla retribuzione delle ore non restituite.