Permessi Legge 104/92: cosa cambia con il nuovo CCNL per il Personale ATA?

Il nuovo CCNL dà la possibilità al personale ATA di usufruire dei permessi Legge 104/92 anche ad ore, i docenti per l'intera giornata. Cosa dicono i sindacati?

03 aprile 2025 15:10
Permessi Legge 104/92: cosa cambia con il nuovo CCNL per il Personale ATA? - Permessi retribuiti
Permessi retribuiti
Condividi

Con l’entrata in vigore del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021, firmato il 18 gennaio 2024, si conferma una novità significativa per il personale ATA: la possibilità di usufruire dei permessi previsti dalla Legge 104/92 anche in modalità oraria, fino a un massimo di 18 ore mensili. L’art. 68, comma 1, stabilisce infatti che i dipendenti ATA, se in possesso dei requisiti previsti dall’art. 33, comma 3, della Legge 104, possono richiedere sia tre giorni interi di permesso al mese, sia scegliere una gestione oraria degli stessi.

Secondo l’orientamento applicativo ARAN (CIRS122), la modalità oraria consente al dipendente ATA di assentarsi anche solo per 3 o 4 ore al giorno, purché nel limite massimo mensile stabilito. Questa flessibilità organizzativa rappresenta una soluzione più compatibile con le esigenze personali e familiari, senza compromettere l’efficienza del servizio scolastico.

Modalità di fruizione: giornaliera, oraria o mista

I dipendenti ATA possono scegliere tra due modalità di fruizione: permessi giornalieri (intera giornata) o permessi orari. Nel primo caso, ogni giornata di assenza equivale a un permesso dei tre previsti mensilmente, indipendentemente dalla durata dell’orario lavorativo. Nel secondo, il dipendente può utilizzare le ore in modo frazionato, comunicando all’amministrazione la programmazione mensile, oppure – in casi urgenti – entro le 24 ore precedenti, come previsto dal comma 3 dell’art. 68.

Esiste anche una fruizione mista, che permette di combinare ore e giornate nello stesso mese. In tal caso, per ogni giornata intera fruita, saranno detratte 6 ore dal monte orario mensile, a prescindere dal reale orario previsto in quella giornata, secondo quanto definito dal contratto.

I docenti restano esclusi: nessuna flessibilità oraria

Diversamente dagli ATA, i docenti caregiver non possono accedere alla fruizione ad ore dei permessi 104. Il CCNL non contempla infatti per gli insegnanti la possibilità di utilizzare i permessi in modo frazionato. Di conseguenza, i docenti possono assentarsi solo a giornate intere, una rigidità che – secondo molte testimonianze – comporta disagi, sia per l’organizzazione scolastica sia per l’assistenza al familiare con disabilità.

Secondo la FLC CGIL, il contratto non esclude formalmente la fruizione oraria per i docenti, ma nemmeno la autorizza. Alcuni istituti, in autonomia, potrebbero teoricamente accogliere richieste orarie, purché sia garantita la continuità didattica. Tuttavia, nella pratica, tale possibilità viene raramente concessa, poiché i dirigenti scolastici preferiscono l’assenza a giornata piena, più gestibile anche dal punto di vista delle eventuali sostituzioni.

Permessi Legge 104/92: verso una possibile revisione nel prossimo CCNL?

La disparità di trattamento tra personale ATA e docenti è ormai oggetto di attenzione da parte dei sindacati. Il segretario generale della Uil Scuola, Giuseppe D’Aprile, ha annunciato che il tema sarà portato al tavolo del prossimo rinnovo contrattuale, ricordando l’importanza di tutelare il diritto del lavoratore caregiver, anche alla luce del d.lgs 105/2022, che vieta ogni forma di discriminazione nell’accesso ai benefici per l’assistenza a familiari con disabilità.

La FLC CGIL, pur condividendo l’urgenza di un intervento, invita alla prudenza: modificare il contratto potrebbe comportare l’introduzione di vincoli aggiuntivi, come la proporzionalità dei permessi rispetto alle ore di insegnamento settimanali (18, 22 o 25 a seconda dell’ordine di scuola), con il rischio di peggiorare le condizioni attuali.

Intanto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), contattato dal Corriere della Sera, non ha ancora rilasciato commenti ufficiali. Resta quindi aperta la necessità di un chiarimento normativo per garantire equità di trattamento e contemperare i diritti degli insegnanti con quelli degli studenti.