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Permessi retribuiti per motivi personali e familiari: il diritto spetta anche ai precari (docenti e ATA)

Il personale scolastico ha diritto a 3 giorni di permessi retribuiti per motivi personali o familiari. Questo diritto spetta anche al personale precario

Il personale scolastico (docente e ATA) ha diritto a 3 giorni di permessi retribuiti per motivi personali o familiari, come stabilito dal CCNL 2006-2009. Questa normativa è stata ampliata nel CCNL 2019-2021, che ha esteso il diritto anche al personale a tempo determinato.

Requisiti per richiedere i permessi retribuiti per il Personale Docente e ATA, di ruolo e precario

Ai sensi dell’articolo 15, comma 2 del CCNL 2006-2009, il dipendente ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, documentabili anche attraverso autocertificazione. Il CCNL 2019-2021 (articolo 35, comma 12) ha esteso questo diritto ai dipendenti a tempo determinato, garantendo parità di trattamento.

La documentazione e le motivazioni dei permessi retribuiti

Per usufruire dei permessi, è sufficiente fornire una motivazione personale o familiare, che può essere autocertificata. Non è necessaria un’ulteriore documentazione dettagliata, salvo casi specifici. Il dirigente scolastico non ha facoltà di valutare la validità della richiesta o delle motivazioni, ma si limita a verificare l’aspetto formale della domanda.

I limiti del controllo del Dirigente Scolastico: le situazioni eccezionali e la regolamentazione interna

L’Aran, l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, ha chiarito che i motivi personali o familiari non possono essere sindacati dal dirigente scolastico. Quest’ultimo può solamente verificare la corretta compilazione e l’esistenza di eventuali criticità legate alla gestione del personale scolastico.

In caso di richieste contemporanee e numerose per lo stesso giorno, la scuola può adottare una regolamentazione per bilanciare le esigenze organizzative con i diritti dei lavoratori. Tuttavia, in situazioni normali e senza sovraccarichi di richieste, il permesso deve essere sempre concesso.

Sentenza della Cassazione: ulteriori conferme

La Corte di Cassazione ha recentemente confermato che il dirigente scolastico può negare un permesso solo in situazioni di eccezionalità. In questi casi, il rifiuto deve essere motivato per iscritto, e la richiesta del lavoratore deve essere adeguatamente giustificata. In caso contrario, il rifiuto potrebbe configurarsi come una violazione dei diritti contrattuali del dipendente.

La corretta applicazione di questi permessi garantisce il rispetto dei diritti dei lavoratori senza compromettere l’organizzazione scolastica. È fondamentale che le scuole rispettino il CCNL e le disposizioni legali in materia, evitando qualsiasi compressione dei diritti del personale docente e ATA.

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