Permessi retribuiti per motivi personali, Tribunale di Taranto: 'Nessuna discrezionalità del DS'
Il Tribunale di Taranto stabilisce che i permessi retribuiti per motivi personali sono un diritto soggettivo del lavoratore. Nessuna discrezionalità del DS.


Con la sentenza del 22 maggio 2025, il Tribunale di Taranto ha riaffermato un principio chiave in ambito scolastico: i permessi retribuiti per motivi personali sono un diritto soggettivo del lavoratore e non possono essere subordinati alla discrezionalità del dirigente scolastico. Questa decisione arriva a chiarire un contesto giuridico finora segnato da interpretazioni contrastanti tra le organizzazioni sindacali e l’Associazione Nazionale Presidi (ANP).
Contrasto giurisprudenziale: tra sindacati e ANP, la Cassazione non basta a risolvere il dibattito
La questione ha radici profonde e si è recentemente intensificata in seguito all’ordinanza n. 12991/2024 della Corte di Cassazione, che secondo l’ANP avrebbe segnato una svolta, attribuendo ai dirigenti scolastici la possibilità di valutare l’opportunità di concedere i permessi richiesti. Tuttavia, le associazioni sindacali hanno prontamente smentito questa lettura, ribadendo che l’autorizzazione dei permessi personali non deve essere oggetto di alcuna valutazione da parte del dirigente. A supporto della loro posizione, i sindacati hanno citato un parere dell’ARAN, secondo cui “i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico”. In questo senso, i permessi retribuiti non devono essere confusi con le ferie, che invece prevedono regole differenti e possono implicare una valutazione organizzativa.
Il caso esaminato: un permesso negato a una docente che assisteva il figlio in ospedale
La vertenza da cui ha preso spunto la decisione del Tribunale pugliese riguardava una docente che aveva richiesto un giorno di permesso per assistere il figlio sottoposto a intervento chirurgico. Avendo già fruito dei tre giorni previsti dal contratto collettivo, la docente aveva fatto domanda per uno dei sei ulteriori giorni di permesso fruibili mediante decurtazione dalle ferie, come previsto dall’art. 15, comma 2 del CCNL 2006/09. Il dirigente scolastico, tuttavia, aveva concesso solo un giorno di aspettativa non retribuita, generando un contenzioso sfociato nel ricorso. La docente ha contestato la mancata retribuzione, ritenendola ingiusta considerata la gravità del motivo personale alla base della richiesta.
La sentenza: i permessi retribuiti per motivi personali sono un diritto e non possono essere negati per motivi organizzativi
Il Tribunale di Taranto ha accolto il ricorso, stabilendo che i permessi per motivi personali e familiari, compresi quelli fruibili tramite decurtazione dalle ferie, non sono soggetti alla discrezionalità del dirigente scolastico. Secondo la sentenza, questi permessi vanno concessi su semplice domanda del lavoratore, eventualmente accompagnata da autocertificazione, e non possono essere negati nemmeno per ragioni economico-organizzative, come il costo di una supplenza. La Corte ha sottolineato che non si tratta di ferie — che devono essere programmate e concesse tenendo conto delle esigenze di servizio — bensì di permessi per motivi strettamente personali, che godono di una tutela contrattuale più rigida. Una decisione in linea con altre sentenze di diversi tribunali italiani, che rafforzano il principio secondo cui la fruizione di tali permessi è un diritto e non una concessione.