Personale ATA, CCNL 2019/21: nuove regole sui permessi per visite specialistiche

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Importanti novità nel CCNL 2019/21 circa i permessi del Personale ATA – Ieri, 18 gennaio 2024 come risaputo è stato approvato in via definitiva il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il periodo 2019/2021. Tale contratto introduce significative novità per il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) per quanto riguarda le assenze per visite specialistiche, terapie, ed esami diagnostici.

Personale ATA: le novità dei permessi sul nuovo CCNL 2019/21

Il CCNL adesso permette ai dipendenti facente capo al Personale ATA di usufruire di permessi per visite e terapie specialistiche in modo flessibile, sia su base giornaliera che oraria. Il limite massimo di queste assenze è fissato a 18 ore per anno scolastico. Questi permessi sono equiparati alle assenze per malattia, con detrazioni applicabili nei primi dieci giorni di ogni periodo di assenza, come previsto dalla normativa vigente.

Un aspetto importante da evidenziare è che per permessi inferiori alle 6 ore non si applica la detrazione. Per i dipendenti part-time, le 18 ore sono proporzionate in base all’orario contrattuale.

Procedure, limitazioni e casi particolari sui permessi del Personale ATA

Il nuovo CCNL stabilisce che non è possibile cumulare i permessi per visite specialistiche con altri tipi di permessi o riposi compensativi nella stessa giornata. Inoltre, per i dipendenti che necessitano di terapie regolari a causa di patologie specifiche, è richiesta una certificazione medica unica, seguita da attestazioni per ogni singola terapia.

I dipendenti ATA devono presentare la domanda di permesso con almeno tre giorni di preavviso. Tuttavia, in casi di urgenza o necessità comprovata, la domanda può essere presentata fino a 24 ore prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

Le nuove modalità per giustificare il permesso

Per giustificare il permesso, i lavoratori del Personale ATA dovranno farsi rilasciare necessariamente un’attestazione del medico o della struttura che ha effettuato la visita o la prestazione. Questa può essere inviata all’amministrazione direttamente dal medico o dalla struttura, anche tramite mezzi telematici. In caso di visita fiscale, l’assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura sanitaria.

Questo aggiornamento del CCNL rappresenta un passo importante verso una maggiore flessibilità e comprensione delle esigenze sanitarie del personale ATA, migliorando così le condizioni lavorative e la gestione delle assenze per motivi di salute dei lavoratori in generale.

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