Personale ATA, incarichi specifici: compensi, nomina e CCNL Scuola

Analisi delle procedure di attribuzione previste dall’art. 54, dal ruolo propositivo del DSGA fino ai criteri di calcolo delle indennità accessorie.

13 febbraio 2026 16:30
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La gestione degli incarichi specifici personale ATA risponde all’art. 54 del CCNL 2019/21. Esaminiamo l’iter di nomina su proposta del DSGA, le responsabilità aggiuntive retribuite e le norme sulla revoca.

Normativa e gestione degli Incarichi specifici personale ATA

L'organizzazione del lavoro all'interno delle istituzioni scolastiche italiane si regge su un delicato equilibrio tra le mansioni standard e quelle attività che richiedono un'assunzione di responsabilità superiore. La disciplina vigente, incardinata nell'articolo 54 del CCNL 2019/2021, conferisce alle scuole l'autonomia di assegnare al personale ATA compiti che, pur rientrando nel profilo professionale di riferimento, comportano oneri aggiuntivi in termini di rischio, disagio o complessità operativa. È fondamentale sottolineare che tali mansioni non sono permanenti: possiedono una natura intrinsecamente temporanea, legata alla durata del singolo anno scolastico, e devono essere funzionali alla realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). Sono esclusi tassativamente da queste attribuzioni coloro che ricoprono il ruolo di DSGA, in quanto figure apicali di coordinamento.

Il ruolo del DSGA e l'iter di attribuzione

La procedura amministrativa per il conferimento di questi incarichi non è un atto unilaterale improvvisato, ma segue un protocollo rigoroso volto a garantire la trasparenza e l'efficienza del servizio. Il potere di conferimento risiede nelle mani del Dirigente Scolastico, ma l'atto formale scaturisce necessariamente da una proposta tecnica elaborata dal titolare di incarico di DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi). Questa sinergia tra dirigenza e direzione amministrativa è preceduta da un confronto sui criteri oggettivi per l'individuazione del personale idoneo. L'amministrazione scolastica mantiene, come strumento di tutela della qualità del servizio, il diritto di procedere alla revoca dell’incarico. Tale provvedimento, tuttavia, non può essere verbale o sommario: deve concretizzarsi in un atto scritto e analiticamente motivato, proteggendo il lavoratore da decisioni arbitrarie.

Retribuzione, assistenza agli alunni e posizioni economiche

Il riconoscimento economico per l'assunzione di queste responsabilità avviene tramite una specifica indennità accessoria, le cui risorse gravano sul Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FMOF). Una casistica di particolare rilievo, che richiede competenza e sensibilità, riguarda l'Area dei Collaboratori scolastici impegnati nell'assistenza agli alunni con disabilità o ai bambini della scuola dell'infanzia, oltre alle mansioni di primo soccorso.

In sede di contrattazione integrativa di istituto, vengono definiti gli importi, che per l'assistenza di base variano in relazione al numero degli studenti assistiti e alla gravità delle patologie gestite. Un aspetto tecnico cruciale, spesso fonte di dibattito nelle segreterie, riguarda il meccanismo di assorbimento: per il personale che è già titolare di una posizione economica (la cosiddetta "prima" o "seconda" posizione), l'indennità per l'incarico specifico viene corrisposta solo per la parte eccedente il valore della posizione stessa. In sostanza, il beneficio economico scatta solo se il compenso per l'incarico supera l'aumento stipendiale già percepito per la posizione economica acquisita.

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