Posti residui e assegnazioni provvisorie: stop alle supplenze illegittime
Le assegnazioni provvisorie devono includere tutti i posti vacanti dopo le fasi di mobilità, garantendo la precedenza al personale di ruolo.
Le procedure di assegnazione provvisoria rappresentano un pilastro fondamentale della mobilità annuale. Una recente decisione giurisprudenziale ha ribadito che l'organico dell'autonomia deve essere utilizzato prioritariamente per soddisfare le istanze dei docenti di ruolo, evitando che cattedre disponibili vengano erroneamente destinate alle supplenze prima di aver esaurito le fasi di mobilità interna.
La disponibilità dei posti nell'organico dell'autonomia
Secondo quanto stabilito dal CCNI relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie, il quadro delle disponibilità deve comprendere sia i posti dell'organico dell'autonomia sia quelli derivanti dall'adeguamento alle situazioni di fatto. La normativa prevede che la contrattazione integrativa regionale definisca i criteri per l'individuazione di tali cattedre, assicurando che ogni posto rimasto vacante dopo i trasferimenti territoriali e professionali sia reso disponibile per la mobilità annuale.
La sentenza del tribunale del lavoro di Crotone
Un recente pronunciamento del Tribunale di Crotone, datato marzo 2026, ha condannato l'Amministrazione per non aver reso disponibili sette posti vacanti della classe di concorso A023. Questi residui, derivanti dalle precedenti operazioni di mobilità e immissione in ruolo, erano stati illegittimamente destinati agli incarichi di supplenza tramite GPS, ignorando le legittime richieste di assegnazione provvisoria avanzate dai docenti già in servizio a tempo indeterminato.
Il principio di buon andamento della pubblica amministrazione
Il magistrato ha evidenziato come l'operato ministeriale sia stato in netto contrasto con l'articolo 97 della Costituzione. Il principio di buon andamento impone infatti di dare priorità all'impiego del personale di ruolo rispetto al reclutamento di nuovi supplenti. Destinare a incarichi annuali posti che spettano di diritto alla mobilità annuale dei titolari configura una violazione delle sequenze operative stabilite dal contratto collettivo nazionale.