Poteri e doveri del Dirigente Scolastico sulla formazione: il comunicato dell'Avv. Gianfranco Nunziata

Analisi normativa sui limiti alla formazione e i poteri del Dirigente Scolastico per garantire la continuità del servizio pubblico.

A cura di Redazione Redazione
17 aprile 2026 11:30
Poteri e doveri del Dirigente Scolastico sulla formazione: il comunicato dell'Avv. Gianfranco Nunziata - Comunicato stampa
Comunicato stampa
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La partecipazione del personale alla formazione pone sfide gestionali complesse. Il Dirigente Scolastico deve bilanciare il diritto all'aggiornamento con la continuità didattica, evitando interruzioni del servizio pubblico essenziale in assenza di accordi sindacali preventivi.

Partecipazione totalitaria a eventi formativi: i poteri di intervento e i doveri di vigilanza del Dirigente Scolastico

In merito alla legittimità della pretesa avanzata da un’associazione, la quale sollecita la partecipazione dell’intero personale scolastico a un evento formativo, è legittima? Come si deve comportare il Dirigente Scolastico?

Quadro normativo e contrattuale di riferimento

Per l’analisi della questione, occorre fare riferimento alle seguenti fonti normative e contrattuali:

  • Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 124: Sancisce il carattere “obbligatorio, permanente e strutturale” della formazione in servizio per i docenti di ruolo.

  • Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 282: Riconosce l’aggiornamento come diritto-dovere del personale ispettivo, direttivo e docente.

  • Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 25: Attribuisce al dirigente scolastico la gestione delle risorse umane e strumentali e la responsabilità dei risultati del servizio, assicurandone il buon andamento.

  • Legge 12 giugno 1990, n. 146: Qualifica l’istruzione come “servizio pubblico essenziale”, imponendo un contemperamento tra l’esercizio del diritto di sciopero (e, per analogia, di altri diritti sindacali o del lavoratore) e la garanzia dei diritti costituzionalmente tutelati dell’utenza.

  • CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 (sottoscritto il 18/01/2024):

    • Art. 36, comma 8: Riconosce al personale docente il diritto a fruire di cinque giorni di permesso retribuito per la formazione durante l’anno scolastico, con esonero dal servizio [La partecipazione alle attività di formazione e l’esonero dal servizio.

    • Art. 30, comma 4, lett. c10: Affida alla contrattazione integrativa d’istituto la determinazione dei contingenti di personale per garantire i servizi pubblici essenziali in caso di sciopero.

  • CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024 (sottoscritto il 23/12/2025):

    • Art. 11, comma 9, lett. b3: Stabilisce che i “criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento” sono oggetto di confronto a livello di istituzione scolastica.

    • Art. 8, comma 7: Prevede che, in caso di mancato accordo in sede di contrattazione integrativa e qualora il protrarsi delle trattative pregiudichi la “funzionalità dell’azione amministrativa”, l’amministrazione (il Dirigente Scolastico) può provvedere in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo.

  • Giurisprudenza: Sentenze di merito  hanno confermato che il diritto alla formazione non è assoluto e può essere legittimamente limitato dal Dirigente Scolastico per evitare la paralisi del servizio.

Sulla natura del diritto alla formazione e i suoi limiti

Il diritto alla formazione, incluso il permesso di cinque giorni con esonero dal servizio, è un diritto soggettivo del personale docente, non subordinato a una valutazione discrezionale di merito da parte del Dirigente Scolastico. Tuttavia, l’esercizio di tale diritto non è incondizionato. Esso deve essere contemperato con l’esigenza primaria di non interrompere un servizio pubblico essenziale, quale è l’istruzione, ai sensi della L. 146/1990.

La pretesa di un’organizzazione di determinare, attraverso la partecipazione massiva del personale a un evento formativo, la chiusura totale di uno o più plessi scolastici si pone in palese contrasto con tale principio. Nessuna norma contrattuale o di legge prevede la possibilità di sospendere integralmente le attività didattiche e amministrative per consentire la fruizione di un diritto individuale, seppur collettivamente sollecitato. La chiusura della scuola costituisce un’interruzione di pubblico servizio, evenienza non contemplata per la fattispecie in esame.

Sui poteri e doveri del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, quale legale rappresentante dell’istituzione e responsabile della gestione (art. 25 D.Lgs. 165/2001), ha il potere-dovere di organizzare l’attività scolastica in modo da assicurare la regolarità e la continuità del servizio, la vigilanza e la sicurezza degli alunni.

Di fronte a una richiesta di partecipazione totalitaria, il Dirigente non solo ha la facoltà, ma l’obbligo giuridico di intervenire per prevenire la paralisi del servizio. Un’eventuale inerzia potrebbe esporlo a responsabilità per interruzione di pubblico servizio.

Sulla gestione in assenza di criteri nella contrattazione d’istituto

La circostanza che la contrattazione integrativa d’istituto non abbia preventivamente definito i criteri per la fruizione dei permessi per la formazione non genera un vuoto normativo che legittimi un’adesione indiscriminata. In tale scenario, si verificano due condizioni:

  • Prevalenza delle fonti di rango superiore: Si applicano direttamente le disposizioni del CCNL e i principi generali dell’ordinamento, tra cui la L. 146/1990, che impongono la garanzia delle prestazioni indispensabili.

  • Attivazione del potere sostitutivo del Dirigente: Il CCNL 2022-2024, all’art. 8, comma 7, fornisce lo strumento giuridico per superare l’impasse. Laddove il mancato accordo (o, come nel caso di specie, la mancata previsione) su una materia della contrattazione integrativa rischi di compromettere la “funzionalità dell’azione amministrativa”, il Dirigente Scolastico è legittimato ad adottare unilateralmente e in via provvisoria le misure organizzative necessarie a garantire il funzionamento del servizio.

La comunicazione che contesta la riapertura della contrattazione non è pertinente al caso di specie. L’intervento del Dirigente non si configurerebbe come una “integrazione sostanziale” di un contratto già chiuso, ma come un atto gestionale di natura provvisoria e urgente, imposto dalla necessità di tutelare un interesse pubblico prevalente (la continuità del servizio) minacciato da una situazione contingente.

Conclusioni

Alla luce dell’analisi normativa, contrattuale e giurisprudenziale, si formulano le seguenti conclusioni:

  1. La pretesa dell’organizzazione di ottenere la partecipazione totalitaria del personale all’evento formativo, con conseguente chiusura dei plessi, è da considerarsi illegittima, in quanto contraria al principio di continuità del servizio pubblico essenziale sancito dalla L. 146/1990 e non prevista da alcuna fonte contrattuale.

  2. Il Dirigente Scolastico ha il dovere giuridico di opporsi a tale richiesta e di adottare tutte le misure necessarie a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e la sicurezza degli alunni.

  3. Per adempiere a tale dovere, il Dirigente Scolastico dovrà intraprendere le seguenti azioni:
    a. Comunicare formalmente e tempestivamente il diniego alla chiusura totale dell’istituto, motivando tale decisione con l’inderogabile necessità di garantire la continuità del servizio pubblico essenziale e la vigilanza sugli alunni.
    b. Contestualmente, avviare il confronto sindacale, come previsto dall’art. 11, comma 9, lett. b3 del CCNL 2022-2024, per definire in futuro i criteri per la fruizione dei permessi, dimostrando un approccio collaborativo pur nella fermezza della decisione attuale.

c. In considerazione dell’imminenza dell’evento e in assenza di criteri pattizi, adottare con proprio atto motivato, in via provvisoria e unilaterale ai sensi dell’art. 8, comma 7 del CCNL 2022-2024, i criteri per la gestione delle richieste di partecipazione. Tali criteri dovranno essere oggettivi, trasparenti e non discriminatori, quali ad esempio:
Contingentamento numerico: fissazione di un numero massimo di docenti e/o personale ATA che possono assentarsi contemporaneamente per ciascun plesso, in modo da assicurare la funzionalità minima.
Rotazione: dare priorità a chi non ha fruito di permessi analoghi nell’anno scolastico.
Scaglionamento: ove possibile, proporre la partecipazione a una sola delle due giornate.
d. Gestire le singole istanze di permesso sulla base dei criteri provvisori adottati, autorizzando le richieste fino al raggiungimento del contingente massimo e respingendo le altre con motivazione puntuale riferita all’oggettiva impossibilità di accoglimento per esigenze di servizio.

In sintesi, il Dirigente Scolastico deve governare il processo, bilanciando il diritto alla formazione con la responsabilità primaria di garantire il funzionamento dell’istituzione scolastica.

Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)

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