Privacy e università: ecco cosa dice il Garante a proposito delle nuove regole per gli esami online
Il Garante interviene sulla tutela della privacy durante le sessioni digitali vietando algoritmi invasivi e raccolta di dati biometrici.
La tutela della privacy rappresenta un pilastro fondamentale nello svolgimento degli esami online. Il recente intervento del Garante ha stabilito confini precisi per le università e gli enti di formazione, bilanciando la necessità di controllo con i diritti digitali degli studenti attraverso nuove FAQ ufficiali.
Regole per la gestione dei dati nelle prove digitali
Le istituzioni accademiche, sia pubbliche che private, hanno il diritto di trattare i dati dei candidati per garantire la regolarità delle prove, ma devono operare entro limiti normativi rigorosi. Le piattaforme utilizzate per la didattica a distanza devono limitarsi alla verifica della frequenza o dell'identità, evitando la raccolta di informazioni eccedenti.
In particolare, è vietato l'uso di strumenti che rilevano la posizione geografica o che estraggono dati biometrici. Anche quando ci si affida a servizi esterni di proctoring, la responsabilità legale sulla protezione dei dati rimane in capo all'università, che agisce come titolare del trattamento.
Registrazioni audio-video e limiti di conservazione
È consentito alle università effettuare registrazioni durante le sessioni d'esame, purché tale scelta sia giustificata da ragioni organizzative, come l'elevato numero di partecipanti. La ripresa del volto è ammessa esclusivamente per il riconoscimento visivo, a condizione che:
Non vengano estratti tratti somatici per analisi biometriche.
Sia definito un tempo di conservazione delle immagini proporzionato e limitato.
Divieto di intelligenza artificiale per il controllo comportamentale
Il Garante ha posto un divieto assoluto sull'impiego di intelligenza artificiale e sistemi automatizzati volti a monitorare la condotta degli studenti. La privacy dell'individuo non può essere violata da software che analizzano:
I movimenti oculari o corporei.
La frequenza di digitazione sulla tastiera o i click del mouse.
La navigazione web e l'accesso ad altre applicazioni durante la prova.
Tali pratiche sono considerate un'ingerenza eccessiva. La creazione di "indici di rischio" basati su algoritmi è proibita, poiché l'innovazione tecnologica deve sempre rispettare la dignità e i diritti fondamentali dello studente.