Prove suppletive per le posizioni economiche ATA: chi può richiederle?

Chiarimenti ministeriali sui test di fine febbraio per le posizioni economiche ATA. I dettagli sulle deroghe concesse in caso di gravi impedimenti.

20 febbraio 2026 14:00
Prove suppletive per le posizioni economiche ATA: chi può richiederle? - Posizioni economiche ATA
Posizioni economiche ATA
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Con l'avvicinarsi dei test di fine febbraio, aumentano i dubbi dei candidati in merito alle posizioni economiche ATA. Il Ministero ha chiarito quali soggetti avranno diritto a una sessione di recupero, delineando un quadro normativo preciso tra tutele per la maternità e gravi patologie.

Il quadro normativo per le posizioni economiche ATA

La finestra temporale compresa tra il 23 e il 27 febbraio rappresenta un momento nevralgico per i dipendenti scolastici chiamati ai test per l'attribuzione delle nuove posizioni economiche ATA. Molti lavoratori, vivendo quotidianamente le dinamiche complesse delle segreterie e dei reparti operativi scolastici, si interrogano sulle garanzie previste per chi dovesse trovarsi oggettivamente impossibilitato a presenziare. Le direttive del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) non ammettono deroghe generalizzate, esigendo sempre un'impeccabile documentazione giustificativa per autorizzare una riprogrammazione degli esami.

Gravidanza e allattamento: i diritti garantiti

La casistica cardine, ribadita anche in recenti tavoli di confronto da esperti sindacali come Alberico Sorrentino del Dipartimento Anief-Condir, tutela in via diretta e inderogabile la maternità. Il Decreto Ministeriale 140, richiamando le disposizioni del DPR 487/1994 (art. 7, comma 7), sancisce il diritto alle prove suppletive per le candidate in stato di gravidanza o nel periodo di allattamento. L'attivazione di tale garanzia richiede la presentazione di un'istanza formale all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) territorialmente competente, da inoltrare rigorosamente entro le scadenze riportate sui portali istituzionali.

Emergenze sanitarie e discrezionalità degli USR

Al di fuori della sfera della maternità, subentra la delicata gestione delle crisi cliniche impreviste. Guardando allo storico di procedure selettive affini, come i concorsi per i direttori DSGA, emerge come l'amministrazione centrale demandi agli Uffici Scolastici Regionali la valutazione di casistiche eccezionali. L'organo periferico possiede la facoltà di autorizzare un posticipo della prova di fronte a impedimenti comprovati e di massima gravità. Rientrano in questo perimetro le terapie oncologiche salvavita o le visite specialistiche non differibili, garantendo il diritto alla selezione in contesti sanitari severi.

L'esclusione categorica delle patologie lievi

Resta fondamentale tracciare una demarcazione netta e inequivocabile tra le reali urgenze mediche e i comuni malanni di stagione. L'impianto valutativo statale non riconosce validità alle condizioni sanitarie di lieve entità o a qualsivoglia impedimento considerato ordinario. Questa rigidità procedurale è ritenuta essenziale per preservare l'equità e le tempistiche dell'intera macchina concorsuale, evitando che la regolarità delle prove possa essere compromessa da rinvii ingiustificati. Solo certificazioni mediche di natura straordinaria ottengono il nulla osta definitivo.

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