Punteggio di continuità: guida al calcolo per i docenti soprannumerari [FAQ[
Tutto quello che c'è da sapere sul punteggio di continuità per il docente soprannumerario, tra mobilità e graduatoria interna d'istituto.
Il punteggio di continuità è un valore essenziale per la carriera scolastica degli insegnanti. In questa guida pratica spieghiamo in modo semplice come si valuta, come conservarlo e cosa accade a un docente soprannumerario che subisce un trasferimento d'ufficio. Conoscere queste dinamiche permette di affrontare con consapevolezza la stesura della graduatoria interna e le fasi della mobilità docenti, evitando di perdere preziose posizioni in graduatoria.
Cos'è e quando si perde il punteggio di continuità
Il servizio prestato ininterrottamente nella medesima scuola, per la stessa classe di concorso e tipologia di posto, genera un punteggio aggiuntivo. Tuttavia, l'insegnante perde interamente i punti accumulati se si verificano specifiche condizioni che interrompono questa continuità:
Mobilità volontaria: la richiesta spontanea di cambiare istituto scolastico.
Passaggio di cattedra: il trasferimento verso un'altra materia di insegnamento.
Cambio tipologia di posto: il passaggio, ad esempio, da posto comune a sostegno (o viceversa), anche se si rimane fisicamente nello stesso istituto.
La tutela per il docente soprannumerario
A differenza dei trasferimenti volontari, gli insegnanti dichiarati perdenti posto e soggetti a trasferimento d'ufficio (o a domanda condizionata) godono di una specifica salvaguardia. In questa situazione di mobilità subita, il trasferimento non annulla il punteggio maturato nella precedente scuola.
Per mantenere questo diritto intatto, il docente soprannumerario deve rispettare un obbligo formale: richiedere il rientro nella propria ex scuola di titolarità inserendola come prima preferenza in ogni domanda di mobilità per il decennio successivo. Se questa condizione viene rispettata:
Il punteggio pregresso si congela e si somma a quello nuovo.
Si continua a maturare la continuità per un decennio.
L'eventuale assegnazione ad altre scuole indicate nelle preferenze secondarie della domanda non interrompe il beneficio.
Se, al contrario, si omette la richiesta di rientro prima della fine del decennio, i punti pregressi andranno persi e il calcolo ripartirà da zero basandosi solo sugli anni trascorsi nel nuovo istituto.
Regole per mobilità e graduatoria interna
L'applicazione e la valutazione dei punti cambiano in base al contesto di utilizzo:
Per la mobilità docenti: i punti vengono riconosciuti unicamente dopo aver completato un triennio ininterrotto nella scuola di titolarità. (Per il personale trasferito d'ufficio nell'ultimo decennio, questa continuità pregressa vale solo per le domande di trasferimento e non per i passaggi di ruolo).
Per la graduatoria interna d'istituto: i punti si attivano molto prima, risultando validi già dopo un solo anno di servizio maturato.
In entrambi i casi, l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda non deve mai essere inserito nel calcolo.
Come si calcola il punteggio di continuità
Il sistema di calcolo si basa su coefficienti numerici precisi, suddivisi per destinazione d'uso.
Operazioni di mobilità:
12 punti attribuiti in blocco per il primo triennio.
5 punti per il quarto e per il quinto anno.
6 punti per ogni anno di servizio dal sesto in poi.
Graduatorie interne d'istituto:
5 punti per ogni singolo anno lavorato, entro i primi cinque anni.
6 punti per ogni anno lavorato, a partire dal sesto anno.
1 punto annuo per la continuità maturata nel comune di titolarità (questo punto non è cumulabile, per lo stesso anno scolastico, con quello previsto per la continuità nella singola scuola).
FAQ: domande frequenti
Cosa succede al mio punteggio se vengo trasferito con domanda condizionata? Non perdi nulla. Il punteggio accumulato nella ex scuola rimane invariato e si sommerà ai nuovi punti maturati nel nuovo istituto, a condizione che tu richieda ogni anno il rientro nella vecchia scuola per i successivi dieci anni.
I punti si accumulano anche durante l'anno scolastico corrente? No, l'anno scolastico in corso durante l'aggiornamento delle graduatorie o la presentazione delle domande di mobilità non rientra mai nel conteggio. Si contano solo gli anni scolastici già conclusi.
Perdo la continuità se passo dal sostegno alla materia nella stessa scuola? Sì. Il passaggio da posto comune a sostegno (e viceversa) è considerato un cambio di tipologia di posto e comporta l'immediata interruzione e perdita della continuità, anche senza variare istituto.