Riforma CUN: l'esame del DDL 1890 al Senato e la governance dell'università

Il dibattito sulla riforma CUN ridisegna i criteri di rappresentanza della docenza e rimodula l'autonomia del sistema universitario.

A cura di Redazione Redazione
30 giugno 2026 10:00
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L'esame della riforma CUN introdotta dal DDL 1890 apre un confronto decisivo sulla governance accademica. Il testo punta a modificare la rappresentanza interna, ridefinendo i pesi istituzionali tra docenti e studenti e stimolando proposte per una reale autonomia universitaria.

Si vuole mantenere il CUN voluto da CRUI, TreeLLLe e partiti

Il 24 giugno 2026 la Commissione Cultura del Senato ha iniziato l’esame del DDL 1890 (Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale). Dopo una discussione generale molto breve, è stato fissato per il 2 luglio il termine per la presentazione degli emendamenti.

La ‘riforma’ dell’attuale CUN, già ‘riordinato’ nel gennaio del 2006 dalla Legge 18, è stata varata dal Gruppo di lavoro  ministeriale per la revisione della Legge 240/2010, cosiddetta Gelmini.

Nel DDL il ruolo del CUN è stato confermato, mantenendo le attuali funzioni e le attuali 14 aree. Modifiche peggiorative sono state apportate alla rappresentanza degli studenti, degli associati e dei ricercatori (v. il punto 2).

Il fatto è che «comunque lo si consideri, il CUN (l’attuale e il ‘nuovo’, ndr) è la rappresentazione delle aggregazioni disciplinari e delle corporazioni e sottocorporazioni accademiche (sic!), secondo una logica verticale, neppure più rispondente all’intervenuta riorganizzazione dei saperi.»

Questo scriveva la TreeLLLe (nota 1) a commento della riforma-svuotamento del CUN del 2006.

‘Naturalmente’ la stessa TreeLLLe voleva invece che la CRUI fosse l’interlocutore primario e l'organo di rappresentanza dell'intero sistema e perciò chiedeva di «assumere la Conferenza dei Rettori (Crui) quale referente per la consultazione, il confronto e la verifica del consenso sulle più rilevanti scelte di governo del sistema: ciò in quanto la Crui è espressione dei responsabili della gestione degli atenei e struttura istituzionalmente autonoma e indipendente (sic!) rispetto al Ministero.»

Queste opinioni/proposte furono espresse allora anche dalla CRUI (condensato dei poteri forti accademici) e da tutti i partiti (v. nel documento Ancora il CUN voluto da CRUI, TreeLLLe e partiti).

Un giudizio totalmente opposto a quello della TreeLLLe, della CRUI e di tutti i partiti è stato unitariamente espresso dalle Organizzazioni della docenza (nota 2).

Nota 1. La TreeLLLe era una confindustriale e trasversale «lobby trasparente», ‘partecipata’ da professori e giornalisti di ‘destra’ e di ‘sinistra’.

Nota 2. Nel febbraio 1997 TUTTE le Organizzazioni della docenza hanno denunciato «la tendenza negativa ad indebolire l’autonomia del sistema universitario nazionale nel suo complesso. In questa direzione, infatti, vengono ridotti compiti e funzioni del CUN, anche rispetto alle previsioni lungamente disattese della legge 341/90, trasformandolo da organo rappresentativo di tutto il sistema universitario e delle forze sociali in organismo marginale con funzione di mera consulenza, con una presenza dei docenti frastagliata in troppe e squilibrate aree scientifico disciplinari» (v. Università Democratica, gennaio-febbraio 1997, n. 145-46, pag. 1).

Il ‘nuovo’ CUN con più ordinari e meno studenti

Il ‘nuovo’ CUN previsto dal DDL sarebbe composto da 34 membri e non più da 58, il peso degli ordinari aumenterebbe dal 29 % al 41 % e quello degli studenti diminuirebbe dal 13 % all’8 %, mentre gli associati diminuirebbero, di fatto, la loro rappresentanza perché il loro corpo elettorale comprenderà altre categorie.

Nel ‘nuovo’ CUN per i docenti-ricercatori è mantenuta la suddivisione in 14 aree (“corporazioni e sottocorporazioni accademiche”) ed è anche mantenuta la separazione per categorie per continuare a distinguere la ‘fascia alta’ degli ordinari da quelle considerate ‘inferiori’.

Di positivo nel DDL c’è la previsione che tutti i rappresentanti saranno eletti direttamente e che la loro elezione avverrà nello stesso turno.

Un nuovo Organismo per una vera autonomia dell’Università

Per liberare l’Università italiana e realizzare l’autonomia del Sistema nazionale universitario (basta con la finta autonomia dei singoli Atenei) l’ANDU da decenni ritiene necessario costituire un Organismo nazionale veramente rappresentativo del Sistema universitario, alternativo al ruolo improprio e negativo della CRUI. Un Organismo di autogoverno del Sistema con il compito di coordinamento degli Atenei e con poteri di iniziativa, di proposta e di consultazione della comunità universitaria. Inoltre il parere di questo Organismo deve essere vincolante per qualsiasi questione riguardante la didattica, la ricerca e lo stato giuridico del personale.

Insomma, questo deve essere un Organismo di vera rappresentanza democratica, capace di difendere l’autonomia dell’Università dai poteri forti trasversali, interni ed esterni, che da decenni la stanno disfacendo, anche attraverso la CRUI, il CUN, l’ANVUR, i rettori-padroni assoluti, i “filtri nazionali” (ASN), il precariato, il numero chiuso, le telematiche e la cooptazione personale.

 È importante ricordare che in questa stessa direzione si erano espresse nel 1994 le Organizzazioni della docenza.

Nota. Nel giugno 1994, ANDU, CISL-Università, CNU, SNU-CGIL, UIL-Università e USPUR avevano scritto: «Viene, pertanto, unanimemente respinta l’idea che si possa realizzare l’autonomia universitaria come somma delle autonomie dei singoli Atenei e si ribadisce, al contrario, l’esigenza di realizzare un sistema universitario nazionale indipendente ed autogovernato, nell’ambito del quale si armonizzino le autonomie delle singole sedi.» (in Università Democratica, giugno 1994, n. 114, pag.4).

Un Organismo composto per rappresentare l’intera Università

L’ANDU da tanti anni chiede la «sostituzione del CUN con un Organismo di autogoverno e di rappresentanza del Sistema nazionale dell’Università, con tutti i membri eletti direttamente e contemporaneamente, e, per la componente docente, con criteri proporzionali alla numerosità delle aree (non più di 5-6) e con elettorato attivo e passivo non distinto per livelli» (punto e. del Progetto per rifondare l’Università tutta).

Nella stessa direzione nel 1994 le Organizzazioni della docenza avevano elaborato una ipotesi dettagliata di riforma democratica del CUN (nota 1).

La proposta

Tenendo anche conto delle recenti posizioni di alcune Organizzazioni, si propone al Ministero (nota 2), al Parlamento e al mondo universitario una possibile composizione di un nuovo Organismo di autogoverno dell’Università, composto da 36 membri, con rappresentanti eletti direttamente e contestualmente:

-        25 rappresentanti dei docenti-ricercatori: 5 per ognuna di 5 grandi aree con elettorati numericamente ‘equivalenti’, comprendenti ordinari, associati, RTI, RTT, RTDb e RTDa, con elettorato attivo e passivo comune e con non più di due rappresentanti appartenenti alla stessa figura (nota 3):

-         3 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

-         1 rappresentante di tutte le figure precarie;

-         1 rappresentante dei dottorandi di ricerca;

-         1 rappresentante degli specializzandi;

-         5 rappresentanti degli studenti, eventualmente espressi da 5 aree territoriali con un numero di studenti ‘equivalenti’.

Si potrebbe anche prevedere che l’Organismo nazionale si possa avvalere di Comitati dei gruppi disciplinari, con funzioni consultive e con parere vincolante su materie a loro assegnate.

Nota 1. Si tratta di un articolato che definiva dettagliatamente ruolo e compiti del Cun, oltre che la sua composizione che, ovviamente, rifletteva l’assetto dell’Università di allora.

La Proposta unitaria è contenuta in Università Democratica, novembre 1994, n. 119, pag. 3.

La lettura dei contenuti di questo numero di Università Democratica e di tutti gli altri (dal 1984 al 1999), oltre che dei successivi documenti dell’ANDU, consente di constatare che l’assetto e le logiche di potere nell’Università italiana sono rimaste sempre le stesse.

Nota 2. Marco Mancini, segretario generale del MUR, ha affermato che il provvedimento è un Disegno di Legge e non un Decreto Legislativo e perciò potrebbe subire modifiche nel corso dell’iter parlamentare (v. resoconto dell’incontro dell’ANDU con Mancini).

Nota 3. La suddivisione in 4-5-6 macro-aree è già prevista in diversi Atenei per la composizione dei Senati Accademici.

Un Collegio di disciplina nazionale

È inoltre indispensabile prevedere che il nuovo Organismo di autogoverno che si propone nomini un Collegio di disciplina nazionale, in alternativa ai Collegi di Ateneo.

Il Collegio di disciplina nazionale deve essere composto da appartenenti a tutte le categorie degli ‘imputabili’, senza alcuna predeterminazione dei suoi componenti per categorie né, tanto meno, con una composizione adattata al ‘grado’ di chi è sottoposto a un procedimento (a ‘fisarmonica’), come attualmente previsto in tanti Atenei.

Ai rettori va tolto il potere esclusivo di avviare un procedimento disciplinare (nota).

Nota. L’attuale norma riguardante l’azione disciplinare per i docenti (art. 10 della Legge cosiddetta Gelmini) attribuisce di fatto un potere inaccettabile ai rettori, che peraltro sono gli unici a non potere essere incolpati. Nella direzione di un Collegio di disciplina nazionale alcuni anni fa è stata avanzata una motivata e dettagliata proposta unitaria (v. nell’Allegato a questo documento la Nota sull’assetto delle procedure disciplinari relative ai docenti universitari e anche il documento Atenei caserme?

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