Riforma della disabilità, CNDDU: ecco le novità del D.lgs. 62/2024
Analisi del D.lgs. 62/2024 sulla riforma della disabilità: verso un modello bio-psico-sociale e la tutela dei diritti inviolabili.
La nuova riforma della disabilità introdotta dal D.lgs. 62/2024 segna un cambio di paradigma culturale necessario. Il provvedimento pone al centro l'autodeterminazione della persona, promuovendo finalmente un approccio basato sui diritti umani e sull'uguaglianza sostanziale.
Riforma della disabilità: tra innovazione normativa e responsabilità costituzionale. Una lettura giuridica e socioeducativa del D.lgs. 62/2024
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ritiene che il Decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024 rappresenti uno dei passaggi più rilevanti degli ultimi decenni nel processo di ridefinizione del paradigma giuridico e culturale della disabilità in Italia. Non si tratta, infatti, di una mera revisione procedurale, ma di una trasformazione che investe direttamente il rapporto tra cittadino e istituzioni, ponendo al centro la persona quale titolare pieno di diritti inviolabili, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
La nuova definizione di disabilità, che abbandona definitivamente terminologie ormai superate e stigmatizzanti, recepisce in modo più maturo l’impostazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia nel 2009. Dal punto di vista giuridico, tale ridefinizione assume un valore non solo semantico, ma sostanziale, poiché incide sull’interpretazione delle norme e sull’orientamento delle politiche pubbliche. La disabilità viene così ricollocata all’interno di un modello bio-psico-sociale, nel quale l’elemento discriminante non è la menomazione in sé, ma l’interazione con contesti incapaci di garantire pari opportunità. Questo comporta una responsabilizzazione diretta dell’ordinamento, chiamato a intervenire sulle barriere materiali e immateriali che limitano l’effettiva partecipazione.
Particolarmente significativa appare, in questa prospettiva, l’introduzione della valutazione di base unificata, affidata all’INPS. Se da un lato essa risponde all’esigenza di semplificazione amministrativa e uniformità applicativa, dall’altro apre questioni rilevanti sul piano delle garanzie procedimentali e della personalizzazione degli interventi. Il rischio, infatti, è che l’unificazione delle procedure possa tradursi in una standardizzazione eccessiva, difficilmente compatibile con la complessità delle situazioni individuali. In tal senso, sarà determinante verificare se l’approccio multidisciplinare dichiarato troverà concreta attuazione o resterà confinato a un livello formale.
Il riconoscimento del progetto di vita individuale come diritto soggettivo segna, senza dubbio, un avanzamento coerente con il principio di autodeterminazione. Sul piano giuridico, ciò implica il passaggio da una logica assistenziale a una logica promozionale dei diritti, nella quale la persona con disabilità non è più oggetto di tutela, ma soggetto attivo nella definizione delle politiche che la riguardano. Tuttavia, tale innovazione solleva interrogativi non trascurabili circa la sua effettiva esigibilità. In assenza di strumenti chiari di tutela giurisdizionale e di risorse adeguate, il rischio è che il progetto di vita resti una dichiarazione di principio più che un diritto concretamente azionabile.
In questo quadro si inserisce anche il concetto di accomodamento ragionevole, che rappresenta una delle categorie più complesse e al contempo più decisive dell’intero impianto normativo. La sua natura intrinsecamente flessibile, pur costituendo un punto di forza, espone a possibili interpretazioni restrittive, soprattutto laddove si invochi il limite dell’onere sproporzionato. Si tratta di una clausola che, se non adeguatamente chiarita, rischia di diventare un varco attraverso cui attenuare l’obbligo di garantire l’uguaglianza sostanziale, in contrasto con il dettato costituzionale.
Dal punto di vista socioeducativo, la riforma interpella in modo diretto il sistema scolastico, chiamato a ripensare il proprio ruolo non soltanto come luogo di istruzione, ma come spazio privilegiato di costruzione dell’inclusione. L’ingresso dei referenti scolastici nelle Unità di Valutazione Multidimensionale può rappresentare un’occasione per rafforzare il dialogo tra i diversi attori istituzionali, ma evidenzia anche una criticità strutturale: la scuola rischia di essere gravata di ulteriori compiti senza un corrispondente investimento in formazione e risorse. L’adozione del modello bio-psico-sociale richiede, infatti, competenze specifiche che non possono essere improvvisate, pena la riduzione dell’inclusione a mero adempimento burocratico.
Non meno rilevante è la questione delle risorse economiche. Il Fondo istituito per sostenere i progetti di vita rappresenta un segnale politico importante, ma appare, nella sua attuale configurazione, insufficiente rispetto alla portata degli obiettivi dichiarati. La discrepanza tra riconoscimento formale dei diritti e capacità effettiva di garantirli costituisce uno dei nodi più critici dell’intera riforma, che rischia di amplificare le disuguaglianze territoriali anziché ridurle.
Infine, la digitalizzazione delle procedure, attraverso l’integrazione del Fascicolo Sanitario Elettronico e del SIUSS, apre scenari ambivalenti. Se da un lato essa può contribuire a semplificare l’accesso ai servizi e a migliorare la trasparenza amministrativa, dall’altro pone questioni delicate in termini di protezione dei dati personali e di inclusione digitale. In un contesto in cui non tutti i cittadini dispongono delle medesime competenze e risorse tecnologiche, il rischio di nuove forme di esclusione non può essere sottovalutato.
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani sottolinea, pertanto, come la piena attuazione del Decreto 62/2024 dipenderà dalla capacità delle istituzioni di tradurre i principi normativi in pratiche effettive, evitando che il divario tra diritto proclamato e diritto vissuto continui a rappresentare una criticità strutturale del nostro ordinamento. La riforma potrà dirsi compiuta solo quando sarà in grado di incidere concretamente sulla qualità della vita delle persone con disabilità, promuovendo una cultura diffusa dei diritti umani che coinvolga scuola, società civile e istituzioni in un processo condiviso e responsabile.
prof. Romano Pesavento, presidente CNDDU