Riforma Runts: addio alle onlus entro il 31 marzo

Il sistema delle organizzazioni non profit cambia volto: entro marzo è obbligatorio il passaggio al Runts per mantenere le agevolazioni fiscali.

16 marzo 2026 10:00
Riforma Runts: addio alle onlus entro il 31 marzo -
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La transizione verso il nuovo assetto normativo del Runts entra nella sua fase conclusiva. Entro la scadenza del 31 marzo 2026, le organizzazioni devono abbandonare la vecchia qualifica di onlus per adeguarsi alla riforma del fisco dedicata agli enti non profit, garantendo così la continuità operativa in un quadro legislativo ormai delineato.

Scadenze e iscrizione al registro unico Runts

Il processo di riforma del Terzo settore ha raggiunto il suo traguardo definitivo. Dal 1° gennaio 2026, l’Anagrafe unica delle onlus è stata ufficialmente soppressa, segnando il superamento di un modello gestionale durato decenni. Le realtà che non hanno ancora provveduto all'adeguamento dispongono di una finestra temporale limitata: la domanda di iscrizione al Runts deve essere inoltrata entro il 31 marzo 2026.

Attualmente, il registro conta circa 140.000 enti, a testimonianza di una migrazione massiva verso il nuovo sistema. Chi non rispetterà il termine ultimo rischia di perdere i benefici legati alla qualifica di ente del Terzo settore, con conseguenze dirette sulla gestione patrimoniale e tributaria.

Le nuove regole del fisco per il non profit

Il nuovo impianto fiscale, chiarito recentemente dall’Agenzia delle Entrate, non si limita a una variazione burocratica, ma introduce un cambio di paradigma. Il fisco non valuta più l'ente in base a una lista rigida di categorie, ma analizza la natura delle attività svolte e il loro impatto sociale.

Secondo le interpretazioni fornite dagli esperti tecnici della riforma, il sistema tributario è stato ridisegnato per valorizzare le realtà che rispondono ai bisogni della collettività. Questo approccio mira a fornire a professionisti e funzionari uno strumento interpretativo chiaro per l'applicazione delle nuove norme.

Attività non commerciali e criteri di gestione

Un elemento centrale della riforma riguarda la distinzione tra attività commerciali e non commerciali. La tassazione è ora legata alle modalità di esecuzione del servizio:

  • Le attività svolte dietro corrispettivo sono considerate non commerciali se presentano un equilibrio di bilancio o un avanzo limitato.

  • Il lavoro volontario assume un ruolo determinante, fungendo da fattore di equilibrio economico che giustifica il modello solidaristico dell'ente.

Regimi forfettari per Odv e Aps

Per le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps), il Codice del Terzo settore prevede un regime forfettario semplificato. Questa misura si applica agli enti con entrate commerciali inferiori a 85.000 euro annui.

I vantaggi principali includono:

  • Coefficienti di redditività estremamente ridotti (1% per le Odv e 3% per le Aps).

  • Esclusione dall'applicazione dell'Iva.

  • Semplificazione degli adempimenti burocratici e contabili.

Questa struttura agevolata è pensata per ridurre il carico amministrativo sulle piccole realtà, permettendo loro di concentrare le risorse sulle attività di interesse generale.

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