Ripartizione Dirigenti Scolastici 2026/27: i riservisti dicono no a letture forzate
I vincitori del concorso riservato intervengono sulla ripartizione dei Dirigenti Scolastici 2026/27 contro interpretazioni soggettive.
In risposta alle recenti dichiarazioni, i vincitori del concorso intervengono sulla questione dei Dirigenti Scolastici 2026/27. È fondamentale ristabilire una corretta esegesi normativa per tutelare i diritti consolidati di chi ha superato con successo le prove di selezione.
Replica alla nota della Prof.ssa Maria Scotti sulla ripartizione dei posti per Dirigenti Scolastici 2026/27
In risposta alla nota inoltrata dalla Prof.ssa Maria Scotti alla redazione di Tecnica della Scuola, i vincitori della procedura riservata (DM 107/2023) ritengono doveroso precisare quanto segue, al fine di ripristinare una corretta esegesi del quadro normativo e tutelare i diritti dei 1.564 vincitori del concorso riservato, unitamente ai 380 vincitori (inclusi gli ex idonei) del concorso ordinario ancora in attesa di immissione in ruolo.
Il travisamento del comma 528: l’integrazione non costituisce priorità
La tesi sostenuta dalla Prof.ssa Scotti appare come una lettura forzata e soggettiva del comma 528 della Legge di Bilancio 2026. Tale disposizione ha una funzione specifica e circoscritta: integrare nelle graduatorie del concorso ordinario i circa 130 candidati risultati idonei, ma inizialmente non vincitori.
Non vi è alcun riscontro testuale nella norma che sancisca una "priorità assoluta" dell'ordinario tale da bypassare i criteri di ripartizione dei contingenti. Il comma 528 amplia meramente la platea degli aventi diritto all'interno del proprio canale (l'ordinario), ma non incide in alcun modo sulla distribuzione proporzionale tra le diverse procedure, né sulla gerarchia delle assunzioni.
La fonte del diritto: l’Art. 5, comma 11-septies
Il cardine normativo che disciplina la ripartizione dei posti resta l’art. 5, comma 11-septies del D.L. 198/2022 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14), come recentemente emendato dal comma 527 della Legge di Bilancio 2026.
Questa norma stabilisce, già dal 2023, in modo inequivocabile la ripartizione di almeno il 60% dei posti all'ordinario e fino al 40% al riservato. Si tratta di una disposizione che conferisce all'Amministrazione, in fase applicativa, la facoltà di adattare il fabbisogno di Dirigenti Scolastici sulla base della consistenza effettiva delle due graduatorie.
A rafforzare tale tesi, lo stesso comma 11-septies, all'ultimo punto e seguito, specifica che, qualora la graduatoria del concorso ordinario sia esaurita, i posti residui vengano assegnati alla corrispondente graduatoria del concorso riservato.
Sostenere interpretazioni differenti significa ignorare il dettato legislativo primario a favore di una visione di parte, priva di reale fondamento giuridico.
Prassi amministrativa e principio di continuità
L’Amministrazione ha operato finora con coerenza e nel pieno rispetto dell'art. 5, comma 11-septies del D.L. 198/2022 attraverso i Decreti Ministeriali 177/2024 e 155/2025, applicando puntualmente la proporzione 60% all’ordinario e 40% al riservato.
Sorge dunque spontaneo un interrogativo: per quale ragione il Ministero dovrebbe stravolgere nel 2026 i criteri applicati con rigore nel biennio precedente, proprio ora che entrambe le graduatorie sono pienamente operative? Un mutamento interpretativo in peius, nel momento in cui il legislatore ha persino eliminato l’obbligo di "restituzione" dei posti (rafforzando di fatto la posizione dei riservisti), risulterebbe del tutto contraddittorio rispetto alla volontà del legislatore stesso, configurando un palese eccesso di potere amministrativo da parte del Ministero.
Una questione di legalità e dignità professionale
I 1.564 vincitori della procedura riservata confidano che il Ministero dell'Istruzione e del Merito proseguirà nel solco della continuità, della trasparenza e della certezza del diritto. Qualsiasi deviazione da questi principi alimenterebbe il forte sospetto che indebite pressioni sull'Amministrazione stiano tentando di favorire una graduatoria a scapito dell'altra.
Tuttavia, qualora si decidesse di intraprendere percorsi basati su interpretazioni "creative" e "innovative" della norma, che si discostino da quanto attuato sin dal primo utilizzo delle due graduatorie, la categoria non esiterà a ricorrere a ogni azione necessaria in qualsiasi sede competente.
Non si tratta solo di una legittima rivendicazione occupazionale, ma di una ferma richiesta di rispetto per professionisti che hanno superato una procedura dello Stato e vantano diritti consolidati dopo quasi un decennio di estenuante contenzioso.
I Vincitori della Procedura Riservata (DM 107/2023)