Scuola e Par Condicio: neutralità e regole istituzionali
Analisi degli obblighi di neutralità per le scuole durante le elezioni, tra rispetto della Par Condicio e sanzioni per il personale.
Il rispetto della Par Condicio rappresenta un pilastro fondamentale per le istituzioni scolastiche. In quanto amministrazioni pubbliche, le scuole devono garantire neutralità e imparzialità, evitando ogni forma di propaganda per tutelare la libertà di pensiero degli studenti.
Scontro sulla "Par Condicio": il Ministro minaccia procedimenti disciplinari per dirigenti e docenti
Dovere di “Par Condicio” e neutralità della Scuola
Le dichiarazioni del Ministro Valditara trovano fondamento in un consolidato quadro normativo che impone alle pubbliche amministrazioni, incluse le istituzioni scolastiche, un dovere di neutralità e imparzialità, specialmente durante i periodi elettorali e referendari.
La Legge sulla “Par Condicio” (Legge n. 28/2000)
Il riferimento normativo principale è l’articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28. Questa disposizione stabilisce che: “dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.
Le scuole, in quanto amministrazioni pubbliche, sono soggette a tale divieto. La finalità della norma è quella di “evitare il rischio che le stesse possano fornire […] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha più volte sanzionato istituzioni scolastiche per la violazione di questo principio. Ad esempio, sono state ritenute illegittime:
La mail inviata da un Istituto Comprensivo contenente un messaggio del Sindaco e dell’Assessore alle famiglie degli alunni durante il periodo elettorale.
La pubblicazione sul sito web di un Liceo Statale di un avviso relativo all’inaugurazione di un’opera alla presenza del Sindaco e di un Assessore regionale, in quanto la comunicazione non era né “indispensabile” né “impersonale”.
Questi precedenti confermano che le scuole non possono essere utilizzate, direttamente o indirettamente, come veicolo per comunicazioni che, pur non essendo propaganda esplicita, non rispettano i criteri di stretta necessità e impersonalità, finendo per favorire una parte politica o una posizione referendaria.
Il Principio di imparzialità e il “Contraddittorio”
Al di là del divieto di comunicazione istituzionale, vige un più ampio principio di imparzialità dell’amministrazione pubblica (art. 97 della Costituzione), che si applica anche alle attività informative organizzate dalle scuole. Se una scuola decide di organizzare un’iniziativa di approfondimento su temi referendari, non sta svolgendo propaganda vietata, ma un’attività educativa. Tuttavia, tale attività deve essere gestita in modo da garantire “il massimo equilibrio informativo e la pluralità delle voci .
Ciò significa che non è possibile organizzare eventi “a favore del no o a favore del sì senza la controparte”. La necessità di un “equilibrato contraddittorio” è un principio cardine per assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione. Una circolare ministeriale del 7 novembre 2025 ha ribadito questo concetto, raccomandando “la presenza di ospiti ed esperti di comprovata competenza per favorire un confronto sereno tra posizioni diverse”.
Pertanto, le dichiarazioni del Ministro che richiamano al rispetto della “par condicio” e minacciano sanzioni in caso di “propaganda o indottrinamento” appaiono legittime, in quanto eco dei doveri di neutralità, imparzialità e pluralismo imposti dalla legge alle istituzioni scolastiche.
Rischi disciplinari per Dirigenti e personale scolastico
La violazione dei doveri di imparzialità e neutralità può configurare un illecito disciplinare per il personale della scuola, inclusi i Dirigenti Scolastici. Le sanzioni non derivano da una specifica norma che punisce la “violazione della par condicio”, ma dalla riconduzione di tale condotta a violazioni di obblighi più generali previsti dal CCNL.
1. Obblighi del Dipendente Pubblico
L’art. 23 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 stabilisce che il dipendente deve conformare la propria condotta al dovere di servire la Repubblica con imparzialità, anteponendo l’interesse pubblico a quello privato e rispettando i principi di correttezza. L’organizzazione di un evento a senso unico su un tema referendario può essere interpretata come una violazione di tali obblighi.
2. Fattispecie di Illecito Disciplinare
Il Codice Disciplinare (art. 25 del CCNL 2019-2021) prevede sanzioni per diverse mancanze, tra cui:
“Condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi” (comma 3, lett. b). Gli studenti e le loro famiglie sono considerati “utenti” del servizio scolastico.
“Violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti” (comma 3, lett. i), una clausola generale che può ricomprendere la violazione dei doveri di imparzialità.
Per il personale docente, l’art. 48 dello stesso CCNL richiama la disciplina del D.Lgs. 297/1994 e introduce una specifica sanzione per “condotte e comportamenti non coerenti, anche nell’uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse” (comma 2, lett. a). L’indottrinamento o la propaganda potrebbero essere considerati non coerenti con la finalità educativa, che è quella di sviluppare il pensiero critico.
3. Libertà di Insegnamento vs. Propaganda
È fondamentale distinguere la propaganda dalla libertà di insegnamento. In effetti, il CCNL per il personale AFAM (applicabile in via analogica per i principi espressi) stabilisce che “I docenti non possono essere sanzionati per comportamenti che rientrano nell’esercizio della libertà di insegnamento”. Tuttavia, la linea di demarcazione sembra essere il rispetto del pluralismo. L’attività didattica diventa propaganda o indottrinamento quando, anziché promuovere un confronto critico tra diverse posizioni, ne impone una sola, violando il dovere di imparzialità e le finalità educative della scuola.
4. Tipologia delle Sanzioni
Le sanzioni disciplinari sono applicate secondo i principi di gradualità e proporzionalità. A seconda della gravità della violazione, il personale scolastico potrebbe incorrere in:
Rimprovero verbale o scritto.
Multa di importo variabile.
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (fino a 10 giorni o, per casi più gravi, anche superiore).
Licenziamento con o senza preavviso, per le infrazioni più gravi .
I Dirigenti Scolastici hanno una responsabilità aggravata, in quanto è loro dovere vigilare sul rispetto delle norme e garantire l’imparzialità delle iniziative scolastiche. Una loro negligenza o un loro coinvolgimento attivo in attività propagandistiche li esporrebbe direttamente a procedimenti disciplinari.
In conclusione, le dichiarazioni del Ministro Valditara sono supportate da un quadro normativo che impone alle scuole un dovere di neutralità e imparzialità.
Avv. Gianfranco Nunziata
(Foro di Salerno)