Sentenza ferie non godute: il Tribunale di Roma condanna il Ministero
L'indennità sostitutiva per le ferie non godute spetta ai precari della scuola con contratto al 30 giugno, come confermato dai tribunali.
Il Tribunale di Roma ha stabilito che i docenti supplenti hanno diritto al pagamento delle ferie non godute, confermando il valore legale dell'indennità sostitutiva. La decisione segue il consolidato orientamento della Cassazione, sanzionando il Ministero dell'Istruzione e del Merito per il mancato versamento delle somme maturate e non utilizzate durante il servizio.
La sentenza del Tribunale di Roma
Il giudice della quarta sezione Lavoro ha riconosciuto a una docente, impiegata con contratti annuali fino al 30 giugno, una somma complessiva di 3.961,51 euro, a cui vanno sommati gli interessi legali. La lavoratrice aveva prestato servizio per tre anni scolastici consecutivi senza ricevere il compenso spettante per i giorni di riposo non fruiti.
L'orientamento della cassazione sulle ferie non godute
La decisione si fonda sull'ordinanza n. 14268/2022 della Corte di Cassazione. Secondo i magistrati, il diritto all'indennità sostitutiva non può essere annullato automaticamente. Il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare di aver invitato formalmente il dipendente a usufruire delle ferie, avvisandolo espressamente della possibile perdita del diritto e del relativo compenso economico.
In assenza di tale comunicazione, la normativa interna deve essere interpretata in conformità con le direttive europee. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea tutela infatti il lavoratore come parte debole, impedendo che la perdita del beneficio avvenga senza una verifica della reale possibilità di esercitare il diritto.
Obblighi del dirigente scolastico e diritti dei precari
Secondo la giurisprudenza citata, le ferie non godute devono essere monetizzate se il mancato utilizzo non è imputabile al lavoratore.
Onere della prova: spetta all'amministrazione dimostrare di aver posto il docente nelle condizioni di fruire dei giorni di riposo.
Natura del diritto: l'indennità ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva.
Prescrizione: il diritto a richiedere queste somme è soggetto a una prescrizione decennale.
Le organizzazioni sindacali, tra cui Anief, sottolineano che la monetizzazione riguarda anche i giorni di festività soppresse e deve essere garantita a tutto il personale, inclusi i collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi (ATA) con contratti a termine.