Sentenza Palermo su ex LSU ATA co.co.co.: i chiarimenti
La decisione non è applicabile a tutti gli ex LSU ATA: ecco le differenze sostanziali e i rischi di un'interpretazione errata.
La nota del sindacato analizza la sentenza n. 24/2026 riguardante un caso specifico di ex LSU ATA. È fondamentale distinguere questa situazione da quella delle cooperative private per evitare ricorsi infondati e rischiosi per i lavoratori, chiarendo i limiti dell'applicabilità giuridica.
Nota a chiarimento sentenza Corte d'Appello di Palermo co.co.co. lsu
La sentenza n. 24/2026 della Corte d'Appello di Palermo – Sezione Lavoro, depositata il 12 gennaio 2026, rappresenta un precedente significativo per gli ex LSU ATA co.co.co. provenienti da cooperativa con socio pubblico (Ministero dell’Istruzione). La Corte ha accolto il ricorso di un singolo dipendente, riconoscendo la natura subordinata di fatto del rapporto di lavoro al Ministero, nonostante il formale inquadramento presso la cooperativa.
Principali argomenti: Il lavoratore aveva stipulato contratti co.co.co. -ossia di contratti di collaborazione, coordinata e continuativa- ed era "nella piena disponibilità della pubblica amministrazione scolastica" e soggetto alle direttive del MIUR. Infatti gli ordini di servizio, controllo presenze, regolazione ferie e permessi erano richiesti direttamente al dirigente scolastico (non alla cooperativa di cui il Ministero era socio). Contratti "attivati e prorogati ininterrottamente dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo" per funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici (pulizie, ausiliariato, manutenzione leggera nelle scuole). Si trattava di lavoro continuativo e ordinario inserito nell'organizzazione scolastica statale. Il lavoratore che ha promosso singolo ricorso ha prodotto in giudizio e provato la esistenza di ordini di servizio, richiesta e concessione ferie e permessi riconosciuti e impartiti dal dirigente scolastico.
Quindi, la sentenza non ha nulla a che vedere direttamente con gli ex LSU ATA alle dipendenze di più cooperative di pulizie private (o cooperative sociali che gestivano servizi di pulizia e decoro nelle scuole), con le quali i lavoratori hanno stipulato nel tempo molteplici contratti di lavoro avente natura subordinata a tempo determinato. Inoltre, gli ordini di servizio, l’organizzazione del lavoro, ferie, permessi venivano dati e concessi direttamente dalle cooperative private.
Conclusivamente, non è possibile, e sarebbe rischioso farlo, applicare per analogia la anzidetta sentenza ai lavoratori ex LSU ATA per evidenti difformità oggettive e soggettive. Per tali ragioni occorre stare attenti alle iniziative promosse da terzi che hanno il solo ed esclusivo scopo di aumentare il bacino delle adesioni. Promuovere giudizi del genere aumenterebbe il rischio di condanne alle spese ad esclusivo carico dei lavoratori.
Direttivo regionale SGS