Servizio svolto su sostegno senza titolo: le regole ufficiali per la valutazione nelle GPS di I e II fascia
Il servizio su sostegno nella primaria senza titolo di accesso non è valutabile nelle GPS, nemmeno come aspecifico. Lo chiarisce l’OM 88/24 e la nota 1290/20


Il servizio svolto su posto di sostegno nella scuola primaria senza il titolo di accesso al grado non può essere valutato nelle GPS, nemmeno come aspecifico per la secondaria. A stabilirlo sono l’OM 88/2024, la nota MIM 1290/2020 e successive indicazioni ministeriali. Si conferma così la centralità del possesso del titolo al momento della domanda
Nessuna valutazione senza titolo di accesso
Un docente con titolo per la secondaria ma privo di accesso alla primaria non può far valere il servizio svolto su posto di sostegno alla primaria nemmeno come aspecifico per la secondaria. Lo ribadiscono la nota MIM 1290/2020 e l’OM 88/2024, secondo cui il servizio è valido solo se il titolo d’accesso è posseduto alla data di presentazione della domanda. Fanno eccezione soltanto gli aspiranti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 o coloro che conseguiranno la laurea in Scienze della Formazione Primaria entro i termini utili. Senza uno di questi requisiti, il servizio non può essere dichiarato né per GPS di I né di II fascia.
Le regole generali sulla valutazione del servizio sul sostegno
La normativa distingue tra servizio specifico e aspecifico. Il primo è valutabile con 2 punti al mese (max 12 annui), il secondo con 1 punto al mese (max 6 annui), a patto che l’aspirante possegga il titolo di accesso. Inoltre, il servizio prestato ai sensi dell’art. 11/14 della legge 124/99 resta valutabile anche se non continuativo, purché si raggiungano almeno 180 giorni. Tuttavia, il servizio senza titolo non è mai valutabile, salvo che il titolo venga conseguito entro i termini della domanda. La sola eccezione riguarda gli studenti SFP, iscritti almeno al terzo anno e con 150 CFU acquisiti, che possono far valutare il servizio prestato su infanzia o primaria, ma solo per quelle graduatorie.
Indicazioni utili per casi particolari
Il servizio svolto durante i percorsi abilitanti, come SFP o TFA, non è valutabile nella GPS di I fascia se coincide con il percorso abilitativo. È invece valutabile su altre classi di concorso o gradi diversi. Il servizio su sostegno è specifico per GPS sostegno e per le classi dello stesso grado, ma aspecifico per gradi differenti. Per la nuova classe di concorso di Educazione motoria primaria, i servizi dal 2022/23 sono specifici solo se il docente possiede il titolo di accesso per la primaria. I servizi su progetti CONI/MI o prestati come assistente di lingua all’estero non sono valutabili. Infine, il servizio all’estero in scuole di lingua italiana è equiparato a quello svolto in Italia previa certificazione consolare.