Sostegno negato, TAR Campania: 'Copertura totale delle ore previste nel PEI'

Annullato il piano che riduceva l'assistenza agli alunni con disabilità grave: obbligo di docente dedicato per l'intera frequenza scolastica.

11 gennaio 2026 13:00
Sostegno negato, TAR Campania: 'Copertura totale delle ore previste nel PEI' - Tribunale
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Una recente pronuncia del TAR Campania ristabilisce la priorità del diritto allo studio per gli alunni con disabilità grave. I giudici hanno sancito l'obbligo di garantire il sostegno scolastico per tutto l'orario di frequenza, bocciando riduzioni ingiustificate e ordinando l'adeguamento immediato dell'organico.

Illegittimità del PEI e accoglimento del ricorso dei genitori

Con la sentenza n. 101 depositata il 7 gennaio, la Sezione Seconda del TAR Campania ha preso una posizione netta a tutela delle famiglie, accogliendo il ricorso avanzato dai genitori di uno studente affetto da disabilità grave, come certificato dall’articolo 3, comma 3, della Legge 104 del 1992. Al centro della disputa legale vi era il Piano Educativo Individualizzato (PEI), approvato dall'istituto scolastico il 15 ottobre 2025. Tale documento, ora dichiarato illegittimo e annullato, prevedeva un'assegnazione di sole 18 ore settimanali di didattica assistita a fronte di un orario di frequenza complessivo pari a 32 ore. Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto tale discrepanza inaccettabile, riconoscendo il pieno diritto del minore a beneficiare della presenza del docente di sostegno per l'intera durata della sua permanenza a scuola.

La contraddizione interna: ore di sostegno insufficienti

Nelle motivazioni della sentenza, il Collegio giudicante ha messo in luce una palese illogicità strutturale all'interno del PEI impugnato. Il documento, infatti, cadeva in una contraddizione sostanziale: da un lato riconosceva esplicitamente l'esigenza per l'alunno di un supporto continuativo e costante, dall'altro riduceva drasticamente le risorse assegnate. Tale operato si pone in contrasto con il quadro normativo di riferimento, in particolare con il Decreto Legislativo 66 del 2017, il quale impone che il Piano Educativo espliciti chiaramente le modalità di supporto, inclusa la quantificazione delle ore necessarie. Secondo i giudici amministrativi, assegnare un monte ore inferiore all'orario di frequenza senza una specifica e valida motivazione clinica o pedagogica costituisce una violazione diretta degli articoli 3, 12 e 13 della Legge 104, ledendo il diritto all'inclusione.

Mancata richiesta di posti in deroga e giurisprudenza costituzionale

Un aspetto cruciale rilevato durante il procedimento riguarda l'inerzia amministrativa nella gestione delle risorse umane. La sentenza ha evidenziato come il Dirigente Scolastico abbia omesso di inoltrare all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) la richiesta per i posti di sostegno in deroga all’organico di diritto, una procedura essenziale per coprire le reali necessità degli studenti. A supporto di questa tesi, il TAR ha richiamato la storica sentenza n. 80 del 2010 della Corte Costituzionale, che stabilisce la preminenza del diritto all'istruzione sui vincoli di bilancio, obbligando il sistema a derogare agli organici predeterminati in base alla gravità della patologia. Nel caso in esame, è emersa l'assenza di qualsiasi documentazione che attestasse un tentativo tempestivo della scuola di reperire le risorse aggiuntive necessarie.

Condanna dell'amministrazione e nomina del commissario ad acta

L'esito del giudizio non si limita al semplice annullamento dell'atto, ma impone azioni correttive immediate. Il TAR Campania ha condannato l’amministrazione scolastica a provvedere istantaneamente all'assegnazione delle ore mancanti, garantendo la copertura totale ("rapporto 1 a 1") per l'intero orario di frequenza dell'alunno. Per assicurare l'effettività della decisione e prevenire ulteriori ritardi, i magistrati hanno predisposto una misura di garanzia:

  • Nomina di un commissario ad acta nella figura del Direttore generale per il personale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (o un suo delegato).

  • Intervento sostitutivo automatico qualora l'istituto scolastico non ottemperi all'ordine del giudice entro il termine perentorio di quindici giorni.

Questa clausola sottolinea la volontà della giustizia amministrativa di trasformare il diritto teorico in una tutela concreta e tempestiva per lo studente.

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