Sostituzione docenti assenti: ecco le novità ministeriali [Nota]
La nota 2129/2026 chiarisce l'obbligo di impiego dell'organico dell'autonomia per le supplenze brevi nella scuola secondaria.
L'emanazione della Legge di bilancio 2026 ha introdotto variazioni significative nelle procedure per la sostituzione docenti assenti all'interno delle istituzioni scolastiche. Secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'istruzione e del merito, la gestione delle supplenze brevi scuola secondaria deve ora dare priorità all'efficienza interna attraverso l'uso strategico del personale già in servizio, garantendo la continuità del servizio scolastico.
Obbligo di impiego dell'organico dell'autonomia
In conformità con l'articolo 1, comma 515, della Legge 199/2025, i dirigenti scolastici sono tenuti ad adottare criteri rigorosi per la copertura dei posti comuni. Per le assenze del personale docente che non superano i dieci giorni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, risulta obbligatorio attingere alle risorse umane già presenti nell'organico dell'autonomia.
Questa misura punta a una razionalizzazione della spesa e a una gestione più fluida delle necessità temporanee. La normativa prevede tuttavia una clausola di salvaguardia: l'obbligo può essere derogato esclusivamente in presenza di motivate esigenze di natura didattica che rendano necessario il ricorso a supplenze esterne.
Flessibilità per primaria e sostegno
A differenza di quanto previsto per il grado secondario, la nota 2129 del 27 febbraio 2026 stabilisce un regime differente per altri settori. I dirigenti scolastici mantengono una maggiore autonomia decisionale nei seguenti ambiti:
Scuola primaria: l'utilizzo dei docenti dell'organico dell'autonomia per sostituzioni brevi è una facoltà e non un obbligo.
Posti di sostegno: anche in questo caso, la scelta di impiegare il potenziamento interno per la sostituzione docenti assenti rimane discrezionale, valutando prioritariamente la tutela del diritto allo studio degli alunni con disabilità.