Supplenza breve ATA: i chiarimenti sulle procedure per gli incarichi fino al 30 giugno
È possibile interrompere una supplenza breve ATA per accettare un contratto più lungo, anche con meno ore? La normativa chiarisce i dubbi.
La gestione dei contratti nel personale ATA solleva spesso dubbi sulla flessibilità. Molti si chiedono se una supplenza breve ATA possa essere interrotta per un'opportunità più stabile, anche se con un orario ridotto. La normativa vigente offre risposte precise, priorizzando la durata del contratto rispetto al monte ore settimanale. Questo articolo analizza la legislazione sulle supplenze, chiarendo i diritti dei lavoratori.
Il quesito specifico: 36 ore settimanali contro 18 ore
Un recente quesito posto da una collaboratrice scolastica ha riacceso i riflettori sulla gestione delle nomine temporanee nel comparto scuola. La lavoratrice si trovava titolare di un contratto a tempo determinato per una supplenza definita breve, con un impegno orario pieno di 36 ore settimanali, ma ha ricevuto una nuova proposta decisamente più allettante. La nuova opportunità consisteva in un incarico di durata maggiore, con scadenza fissata al 30 giugno 2026, offrendo quindi una prospettiva di stabilità ben diversa rispetto alla settimana di lavoro precedente. Il dubbio principale nasceva dal fatto che questo nuovo contratto prevedeva un orario di servizio ridotto, specificamente di sole 18 ore settimanali.
La normativa sulla supplenza breve ATA: cosa prevale
La legislazione che regola le supplenze del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) fornisce indicazioni chiare su come dirimere queste situazioni contrattuali. Secondo le disposizioni ministeriali vigenti, è consentito al personale in servizio per una supplenza breve e saltuaria interrompere il rapporto di lavoro in essere per accettare una nuova nomina a tempo determinato. La condizione fondamentale stabilita dalla normativa non riguarda l'ammontare delle ore settimanali, bensì la scadenza del nuovo contratto proposto. Nello specifico, la supplenza breve ATA può essere legittimamente abbandonata se la nuova proposta ha come termine il 30 giugno (termine delle attività didattiche) oppure il 31 agosto (termine dell'anno scolastico).
Implicazioni per il personale e stabilità lavorativa
Questa flessibilità normativa risponde all'esigenza di favorire la continuità e la stabilità occupazionale del personale non docente, che spesso naviga in un sistema di incarichi frammentati. La possibilità di lasciare un contratto di pochi giorni, anche se con orario pieno, per uno che copre l'intero anno scolastico, sebbene part-time, rappresenta un vantaggio significativo per il lavoratore. La scelta tra un impegno intensivo ma breve e uno ridotto ma prolungato pende quindi a favore della durata, garantendo al collaboratore scolastico una sicurezza economica e contributiva per un periodo più esteso.