Trattamento economico per il personale docente e ATA in caso di gravi patologie e ricoveri ospedalieri
Trattamento economico per docenti e ATA con gravi patologie: intera retribuzione per ricoveri e assenze legate a terapie invalidanti certificate.


Il personale docente e ATA assunto con contratto a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche pubbliche, fino al 30 giugno o al 31 agosto, può trovarsi a dover affrontare assenze per gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti, incluso il ricovero ospedaliero. La disciplina contrattuale e l’interpretazione fornita da ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) con orientamento del 12 giugno, chiariscono i diritti economici spettanti in tali situazioni.
Riferimenti normativi di base
L’articolo 35 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024, rubricato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”, ai commi 3 e 4, stabilisce:
- Il personale docente e ATA con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto, ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 9 mesi in un triennio scolastico, in caso di assenza per malattia.
- All’interno di tale limite, il trattamento economico per ogni anno scolastico è così articolato:
- Intera retribuzione nel primo mese di assenza;
- Retribuzione al 50% nel secondo e terzo mese;
- Assenza senza retribuzione per il restante periodo.
Applicazione delle norme sulle gravi patologie
Il comma 11 dello stesso articolo 35 estende al personale a tempo determinato le tutele previste per le gravi patologie, richiamando l’art. 17, comma 9, del CCNL Scuola del 29 novembre 2007.
Chiarimenti ARAN del 12 giugno
ARAN, nell’orientamento interpretativo del 12 giugno, ha ribadito quanto segue: “In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto, per tali giornate di assenza spetta l’intera retribuzione.”
Implicazioni operative
Questo significa che:
- Le giornate di ricovero ospedaliero, day hospital e assenze per effetti delle terapie (se debitamente certificate) non vanno conteggiate nel periodo di comporto dei 9 mesi previsti.
- Per tali giornate, al personale a tempo determinato spetta l’intera retribuzione, indipendentemente dal mese di assenza.
Trattamento delle altre assenze per malattia
Tutte le altre assenze per malattia, non rientranti nelle ipotesi sopra descritte, sono invece soggette al regime ordinario previsto dall’art. 35 del CCNL 2024:
- Rientrano nel conteggio dei 9 mesi triennali;
- Prevedono il trattamento economico decrescente (100% – 50% – senza retribuzione).