Allegato G ATA 24 mesi: chi deve compilarlo e come funziona la scelta delle scuole

Guida completa alla compilazione dell’allegato G per il personale ATA 24 mesi: requisiti, modalità, scelte delle scuole e tempistiche aggiornate.

02 luglio 2025 17:48
Allegato G ATA 24 mesi: chi deve compilarlo e come funziona la scelta delle scuole - Allegato G - Personale ATA
Allegato G - Personale ATA
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Ogni anno, il personale ATA inserito nella graduatoria permanente (prima fascia) è chiamato a compilare l’allegato G, un passaggio fondamentale per la scelta delle sedi scolastiche presso cui rendersi disponibili per incarichi e supplenze. Questa procedura è distinta da quella prevista per la terza fascia e presenta regole specifiche, tempistiche e requisiti ben definiti. Di seguito una guida completa per comprendere chi deve compilare l’allegato G, come farlo correttamente e quale impatto ha nella gestione degli incarichi.

Chi è tenuto a compilare l’allegato G

L’allegato G riguarda esclusivamente gli aspiranti già inseriti nella graduatoria ATA 24 mesi, ovvero la prima fascia. Si tratta di personale che ha maturato almeno 23 mesi e 16 giorni di servizio effettivo in scuole statali, nello stesso profilo professionale per cui si presenta la domanda. Questo requisito è imprescindibile: anche una sola giornata in meno, o eventuali periodi di permesso non retribuito, possono invalidare il computo del servizio.

Non devono compilare l’allegato G i candidati iscritti alla terza fascia, per i quali la scelta delle scuole avviene contestualmente alla domanda d’inserimento o aggiornamento. Anche chi è già presente nella prima fascia o ha aggiornato la propria posizione negli anni precedenti deve ripresentare l’allegato G ogni anno, poiché la scelta delle scuole non è automatica ma deve essere confermata o modificata in base alle proprie disponibilità.

Finalità dell’allegato G e numero di scuole selezionabili

La compilazione dell’allegato G serve a indicare fino a un massimo di 30 istituzioni scolastiche della provincia di riferimento presso le quali si desidera essere convocati per eventuali supplenze da graduatoria di istituto. L’ordine in cui si inseriscono le scuole non ha alcuna rilevanza ai fini delle convocazioni. In molte province, soprattutto del Nord, le convocazioni sono centralizzate tramite gli Uffici Scolastici Provinciali (USP), ma in altri contesti le scuole utilizzano direttamente le graduatorie per chiamare i supplenti. In questi casi, la scelta delle scuole diventa ancora più strategica.

Modalità di compilazione e funzione “importa”

La domanda si compila online accedendo con credenziali SPID o CIE sulla piattaforma ministeriale. Per agevolare chi ha già presentato la domanda negli anni precedenti, è disponibile la funzione “importa”, che permette di recuperare automaticamente le sedi inserite l’anno precedente, modificandole se necessario. Una volta completato e inoltrato correttamente il modello, il sistema invia una conferma via email. In alcuni casi, nel PDF generato, la sezione relativa all’Ufficio Scolastico Regionale può risultare vuota: si tratta di un errore di sistema che non pregiudica la validità della procedura, purché si sia ricevuta la conferma di inoltro.

La distinzione tra prima fascia e terza fascia

La prima fascia ATA include esclusivamente chi ha già prestato servizio per almeno 23 mesi e 16 giorni. È una graduatoria permanente e annuale, utilizzata per incarichi sia a tempo determinato che per le immissioni in ruolo. La terza fascia, invece, è aperta a chi possiede i titoli di studio richiesti per ciascun profilo, anche senza servizio pregresso. In quest’ultima, la scelta delle scuole avviene direttamente nella domanda d’inserimento.

Supplenze, ruolo e convocazioni: due procedure diverse

Le scuole indicate nell’allegato G sono utilizzate per le supplenze temporanee da prima fascia, ma non influiscono sulla procedura di immissione in ruolo. Per il ruolo, il Ministero attiva una procedura separata che prevede la scelta delle sedi tra quelle disponibili, in base alla posizione in graduatoria. In caso di convocazione, l’aspirante riceve una comunicazione via email con istruzioni e scadenze.

Altri elementi utili: precedenze, riserve e ricorsi

Il possesso della legge 104 (articolo 3, comma 3) per l’assistenza a un familiare può dare diritto alla precedenza in fase di assegnazione della sede, ma non modifica l’ordine di priorità nella compilazione dell’allegato G. Per far valere questa precedenza è necessario che il familiare assistito risieda nella stessa provincia e che la documentazione sia valida e aggiornata.

Chi ha svolto il servizio civile può indicarlo come titolo di riserva, ma deve inserirlo esplicitamente nella sezione dedicata della domanda. Non è sufficiente allegare l’attestato: la mancata dichiarazione comporta la perdita del diritto alla riserva. Per quanto riguarda il servizio militare, in presenza di un ricorso accolto dal TAR, esso può essere riconosciuto anche ai fini dell’accesso alla prima fascia, a seconda di quanto stabilito nel provvedimento giudiziario.

Tempistiche, graduatorie e aggiornamenti

La pubblicazione delle graduatorie ATA 24 mesi avviene in due fasi: provvisoria e definitiva. Dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli aspiranti hanno 10 giorni di tempo per presentare ricorso, secondo le modalità indicate dal relativo decreto. Le graduatorie definitive devono essere pubblicate entro la seconda metà di agosto per consentire l’avvio delle immissioni in ruolo e delle supplenze. Le modalità di convocazione possono variare: alcune province adottano ancora convocazioni in presenza, mentre altre procedono online. È consigliabile monitorare il sito dell’Ufficio Scolastico Provinciale di riferimento, soprattutto dalla seconda metà di agosto in poi, per conoscere date, sedi e modalità.

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