Aspettativa per anno sabbatico: cos'è e chi può richiederla

Aspettativa per anno sabbatico: un diritto previsto per docenti e dirigenti scolastici di ruolo, concesso ogni 10 anni e non è frazionabile. Come richiederlo.

30 aprile 2025 23:02
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Aspettativa per anno sabbatico
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L'aspettativa per anno sabbatico è una forma di congedo non retribuito riconosciuta ai docenti e dirigenti scolastici di ruolo che abbiano superato il periodo di prova. Introdotta dalla Legge 448/1998, consente un'assenza fino a un massimo di un anno scolastico ogni dieci anni. È pensata come un periodo di riflessione e formazione personale, senza obbligo di motivazione nella richiesta.

Le caratteristiche dell'aspettativa per anno sabbatico: durata, condizioni e divieti

L’aspettativa non è frazionabile: anche un utilizzo parziale, ad esempio di pochi mesi, esaurisce il diritto per il decennio di riferimento. Inoltre, non è retribuita e non comporta maturazione di anzianità né di contributi previdenziali, a meno che questi non vengano versati volontariamente dal dipendente. Durante questo periodo, non è consentito svolgere altre attività lavorative, salvo quelle già autorizzabili in costanza di servizio.

Come presentare la domanda di aspettativa e quali sono i vincoli normativi

Per richiedere l’aspettativa è sufficiente presentare una richiesta scritta in carta semplice al dirigente scolastico, che la inoltrerà all'Ufficio Scolastico Territoriale. Non è necessario indicare le motivazioni personali, e l’Amministrazione non ha potere discrezionale sulla concessione, purché sussistano i requisiti. La normativa di riferimento è l’articolo 26, comma 14 della Legge 448/1998.

Cumulabilità e compatibilità con altre tipologie di aspettative

L’aspettativa per anno sabbatico è cumulabile con altre forme di aspettativa, come quelle per motivi di famiglia, personali o di studio, anche senza obbligo di rientro in servizio tra un periodo e l’altro. Ciò la distingue dalle altre aspettative, che invece prevedono limiti temporali e obblighi di rientro. Tuttavia, non è da confondere con l'aspettativa per svolgere un'altra attività lavorativa, che segue regole completamente diverse.