Assegnazione provvisoria 2025/26 anche per altra classe di concorso: requisiti e limiti

L’assegnazione provvisoria 2025/26 è consentita anche per altri gradi o classi di concorso, purché in possesso dei titoli e della conferma in ruolo

14 luglio 2025 18:38
Assegnazione provvisoria 2025/26 anche per altra classe di concorso: requisiti e limiti - mobilità sotto passaggio ferroviario
mobilità sotto passaggio ferroviario
Condividi

I docenti di ruolo possono chiedere l’assegnazione provvisoria per una diversa classe di concorso, grado di istruzione o tipologia di posto. Il CCNI 2025/28 consente tale possibilità solo in presenza di specifici requisiti, tra cui il possesso di abilitazione o specializzazione e la conferma in ruolo. Ecco tutto ciò che serve sapere per orientarsi correttamente nella domanda

Chi può richiedere l’assegnazione provvisoria

L’assegnazione provvisoria è riservata ai docenti di ruolo che abbiano motivi validi previsti dal contratto integrativo, come il ricongiungimento ai familiari, gravi esigenze di salute o assistenza a soggetti disabili. Non possono presentare domanda i docenti soggetti a vincoli di permanenza, a meno che non rientrino in una delle deroghe previste dal CCNI (genitorialità, legge 104, familiari disabili ecc.). La domanda può essere presentata dal 14 al 25 luglio 2025, con modalità differenti a seconda del contratto: online su Istanze POLIS per i docenti di ruolo e modello cartaceo via PEC o CAD per quelli con contratto finalizzato all’immissione.

Assegnazione provvisoria su diversa classe di concorso o grado

Il contratto collettivo prevede che l’assegnazione provvisoria possa essere richiesta anche per una classe di concorso, grado di istruzione o tipologia di posto diversa da quella di titolarità, purché si sia in possesso della relativa abilitazione o specializzazione. La richiesta su altra classe o grado è aggiuntiva rispetto a quella sul posto di titolarità e non è possibile per i docenti non ancora confermati in ruolo per l’anno scolastico 2025/26, 2026/27 o 2027/28. La priorità è comunque data alle richieste sul medesimo grado o classe di titolarità. In caso di assegnazione su sostegno o posto speciale, il servizio svolto vale per il vincolo quinquennale.

Quante domande si possono presentare

La possibilità di presentare una o più domande dipende dal tipo di richiesta:

  • Una domanda unica se si chiede l’assegnazione per un diverso tipo di posto (comune/sostegno) o diversa classe di concorso ma dello stesso grado di titolarità;
  • Domande separate per ciascun grado se si chiede l’assegnazione anche su altro grado di istruzione (es. primaria e secondaria).
    Nel primo caso, si possono esprimere fino a 15 preferenze (secondaria) o 20 (infanzia/primaria); nel secondo, lo stesso numero di preferenze si può esprimere in ciascuna domanda presentata.

Conferma in ruolo e requisiti aggiuntivi

Il CCNI 2025/28 chiarisce che per ottenere un’assegnazione provvisoria su altra classe di concorso o grado è necessario aver ottenuto la conferma in ruolo. Si tratta di una novità rispetto al precedente contratto, che richiedeva tale conferma solo per il passaggio a un grado diverso. Ora il vincolo si estende anche al cambio di classe di concorso all’interno dello stesso grado. Possono dunque fare richiesta i docenti titolari su posto comune o sostegno con specializzazione adeguata, così come i titolari in un grado che chiedano l’assegnazione in un altro per cui sono abilitati.

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail