Assegnazione provvisoria 2025/26: libertà nel ricongiungimento, ma il punteggio varia

Nel 2025/26 si può scegliere a quale familiare ricongiungersi per l’assegnazione provvisoria, ma il punteggio spetta solo in casi specifici. Ecco quali

A cura di Marco Marco
17 luglio 2025 10:37
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Nel contesto dell'assegnazione provvisoria docenti per l’a.s. 2025/26, è riconosciuta la possibilità di chiedere il ricongiungimento a un familiare. Tuttavia, non tutte le richieste danno diritto al punteggio per esigenze di famiglia, che può fare la differenza nella graduatoria. La UIL Scuola RUA chiarisce le regole da conoscere prima di presentare domanda entro il 25 luglio

Assegnazione provvisoria: familiari ammessi al ricongiungimento

Nel modulo per la domanda di assegnazione provvisoria, i docenti hanno libertà di scelta tra diversi familiari per motivare il ricongiungimento. Si può infatti fare richiesta per coniuge, parte dell’unione civile, genitore, figlio minorenne, figlio maggiorenne con disabilità, convivente di fatto (ai sensi della Legge 76/2016), parente o affine convivente, o familiare disabile riconosciuto dalla Legge 104/1992. La relazione può essere documentata anche in assenza di convivenza, purché attestata da certificazione anagrafica o da specifici atti che giustifichino l’assistenza continuativa.

Punteggio pieno solo in alcuni casi

Il punteggio per esigenze di famiglia, pari a 6 punti per i docenti (e 24 per il personale ATA), non è garantito per tutti i ricongiungimenti. Viene attribuito esclusivamente se la domanda riguarda: coniuge, parte dell’unione civile, figlio minorenne o maggiorenne con disabilità, oppure convivente di fatto, ma solo se risulta registrato in anagrafe. Invece, il punteggio è condizionato nel caso del genitore, e spetta solo se ha almeno 65 anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. In tutti gli altri casi, non si acquisisce alcun punteggio, anche se la domanda è comunque accettabile.

Ricongiungimento ammesso, ma senza vantaggi in graduatoria

È importante distinguere tra diritto a presentare la domanda e attribuzione del punteggio. Il docente può richiedere l’assegnazione provvisoria per qualsiasi delle casistiche previste, ma solo alcune consentono un vantaggio effettivo in graduatoria. Non danno punteggio, ad esempio, il ricongiungimento a un parente o affine convivente, o a un familiare disabile secondo la Legge 104, salvo il riconoscimento di specifiche precedenze stabilite nel CCNI (artt. 8 e 18). È quindi essenziale valutare con attenzione il soggetto per il ricongiungimento se si intende ottimizzare la posizione nella mobilità.