Assegnazione provvisoria 2025/26: ricongiungimento, vincoli e deroghe

assegnazione provvisoria 2025/26: requisiti per ricongiungimento, deroghe al vincolo per i neoassunti e regole su preferenze e provincia scelta

25 giugno 2025 12:48
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In attesa della firma del nuovo CCNI per utilizzazioni e assegnazione provvisoria 2025/28, restano validi i criteri previsti dal contratto precedente. In questo articolo rispondiamo ai quesiti più ricorrenti su ricongiungimenti familiari, vincoli triennali, deroghe per i neoassunti e criteri di compilazione della domanda, con particolare attenzione ai requisiti anagrafici e alle limitazioni territoriali.

Assegnazione provvisoria: Ricongiungimento alla nonna e convivenza anagrafica

Il ricongiungimento può essere richiesto anche verso un parente o affine, come ad esempio la nonna, purché vi sia convivenza certificata da documentazione anagrafica. Non è sufficiente il domicilio temporaneo: il docente deve avere la stessa residenza della persona a cui intende ricongiungersi. Tuttavia, il requisito dei tre mesi di residenza anagrafica nel comune di ricongiungimento è richiesto solo alla persona destinataria della richiesta, in questo caso alla nonna. Se questa ha la 104 art. 3 comma 3, il docente ha anche diritto alla precedenza ai sensi dell’art. 8, punto IV, lettera n del CCNI 2019/22.

Assegnazione provvisoria per neoassunti con vincolo triennale: quando si può derogare

I docenti neoimmessi in ruolo possono chiedere assegnazione interprovinciale solo se rientrano in una delle deroghe previste dal CCNL 2019/21, confermate nel CCNI 2025/28. Tra queste rientra l’avere un genitore che compie 65 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, senza necessità di certificazioni sanitarie o di convivenza. Le altre deroghe includono: figli minori di 16 anni, situazioni previste dalla legge 104/92, permessi ex art. 42 del D.lgs. 151/2001 e familiari di mutilati o invalidi civili. La deroga per i figli di genitori over 65 consente l’avvicinamento interprovinciale anche in assenza di altri requisiti.

Domande da vincolati: provinciale sempre ammessa

Il vincolo triennale per i neoassunti non impedisce la richiesta di assegnazione provvisoria nella provincia di titolarità, purché sussistano motivi validi. Questi includono: ricongiungimento al coniuge, figli, genitori o soggetti conviventi, oppure gravi esigenze di salute personali. Invece, per chiedere assegnazione in provincia diversa da quella di titolarità, è necessario rientrare in una delle deroghe elencate sopra. Infine, i docenti al terzo anno di vincolo potranno presentare anche domanda di trasferimento provinciale o interprovinciale.

Domanda: province, preferenze e limiti

La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata per una sola provincia, a scelta tra quella di titolarità o un’altra. Non è ammessa la richiesta su più province. Per quanto riguarda le preferenze esprimibili, il massimo varia a seconda dell’ordine di scuola: 20 per infanzia e primaria, 15 per la scuola secondaria. Le preferenze possono essere sia puntuali (scuole specifiche) che sintetiche (comuni, distretti, province). È quindi importante impostare con cura la strategia in fase di compilazione dell’istanza

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