Assegnazione provvisoria 2025 docenti anche per più classi di concorso e gradi istruzione con priorità al ricongiungimento

Assegnazione provvisoria docenti 2025: come indicare il comune di ricongiungimento e più classi di concorso, preferenze e casi di scuole senza sede

09 luglio 2025 19:00
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L’assegnazione provvisoria per l’a.s. 2025/26 può essere chiesta per classi di concorso o gradi diversi da quello di titolarità. I docenti devono indicare il comune di ricongiungimento come prima preferenza, anche nel caso di più istanze. Le regole variano a seconda del numero e del tipo di richieste presentate

Quando si può chiedere l’assegnazione provvisoria

L’assegnazione provvisoria è una forma di mobilità annuale che può essere richiesta dal personale docente per motivi familiari o di salute. È necessaria una delle seguenti condizioni: ricongiungimento a figli, coniuge, parte dell’unione civile, convivente o genitori, oppure gravi motivi di salute documentati. Inoltre, il docente non deve essere soggetto a vincoli di permanenza nella sede di titolarità, salvo che rientri in una delle deroghe previste dal CCNL 19/21, già recepite nel nuovo CCNI 2025/28. La domanda è limitata a una sola provincia, e le preferenze espresse possono essere puntuali (singole scuole) o sintetiche (comuni, distretti).

Assegnazione provvisoria: una o più domande in base alle richieste

È possibile chiedere l’assegnazione provvisoria anche per un’altra classe di concorso o per un grado di istruzione diverso, purché si sia in possesso del titolo abilitante. Se la richiesta riguarda una diversa tipologia di posto o cdc dello stesso grado, la domanda è unica. Se invece si chiede un grado differente da quello di titolarità, si devono presentare più domande separate (una per ogni grado). Ogni domanda consente di indicare fino a 15 preferenze (scuola secondaria) o 20 (infanzia e primaria). In caso di domande multiple, il docente deve indicare l’ordine di gradimento tra le richieste, che sarà considerato in subordine alla domanda per il grado di titolarità.

L’obbligo della prima preferenza e i casi particolari

In presenza di motivazioni di ricongiungimento, è obbligatorio indicare come prima preferenza il comune (o distretto) di ricongiungimento o una scuola al suo interno. Questo vale anche se si richiedono scuole di altri comuni. In mancanza di istituti esprimibili nel comune di ricongiungimento, si può indicare una scuola di un comune viciniore oppure una scuola formalmente in un altro comune ma con plesso scolastico nel comune di ricongiungimento. In caso contrario, l’Ufficio scolastico considererà solo le scuole del comune di ricongiungimento e la sola cdc/posto di titolarità, scartando altre preferenze e classi richieste.

Il quesito: preferenze e codice della sede

Nel caso in cui una succursale scolastica sia situata nel comune di ricongiungimento, ma faccia capo a una sede principale in altro comune, è comunque possibile indicarla tra le preferenze, anche se si inserisce il codice della sede centrale. È altresì consentito non indicare ulteriori preferenze nel comune della sede centrale. Il CCNI 19/22 chiarisce che si può scegliere tra indicare una scuola di un comune viciniore oppure una scuola con sede organica esterna che abbia plesso nel comune di ricongiungimento, anche se formalmente appartenente ad altro comune. L’assegnazione in scuole del comune di ricongiungimento ha sempre la precedenza, anche rispetto a richieste per gradi o classi di concorso differenti.

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