Assegnazione provvisoria 2025: ricongiungimento possibile, ma attenzione al punteggio

Assegnazione provvisoria 2025 per ricongiungimento: come compilare correttamente la domanda e quali sono gli effetti su titolarità e punteggio continuità

A cura di Marco Marco
05 luglio 2025 12:37
Assegnazione provvisoria 2025: ricongiungimento possibile, ma attenzione al punteggio - Mobilità in volo
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L’assegnazione provvisoria consente il ricongiungimento familiare, ma comporta conseguenze sul punteggio di continuità. Nessun impatto, invece, sulla titolarità del docente. È importante rispettare l’ordine corretto delle preferenze territoriali per non rischiare l’invalidazione parziale della domanda

Assegnazione provvisoria: requisiti per chiedere il ricongiungimento familiare

Tra i motivi previsti per l’assegnazione provvisoria figura il ricongiungimento familiare. Il docente può richiederla per avvicinarsi a figli minorenni, coniuge, parte dell’unione civile, convivente o genitori, a condizione che il familiare risieda nel comune richiesto da almeno tre mesi alla data di presentazione della domanda. La residenza deve essere certificata, indicando anche la decorrenza dell’iscrizione anagrafica. Il ricongiungimento si può chiedere solo verso un unico comune per ciascun anno scolastico.

Preferenze da inserire nella domanda per l'assegnazione provvisoria

Nella compilazione della domanda, è necessario seguire con attenzione le regole previste dal contratto collettivo. In particolare, il docente deve indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento, o un distretto sub-comunale o singole istituzioni scolastiche presenti al suo interno. Solo dopo aver espresso queste preferenze è possibile inserire scuole di altri comuni. L’omissione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento non annulla la domanda, ma può limitarne l’efficacia, poiché l’ufficio prenderà in considerazione solo le preferenze analitiche relative al comune di ricongiungimento, e solo per la stessa classe di concorso o tipologia di posto.

Effetti sull’attribuzione della titolarità

L’assegnazione provvisoria è un movimento temporaneo valido per un solo anno scolastico. Il docente resta comunque titolare nella scuola di provenienza, e vi ritornerà a prestare servizio l’anno successivo, qualora non presenti ulteriori domande di mobilità annuale. La sede di titolarità non cambia, e nessun rischio di perdita del posto è collegato all’ottenimento dell’assegnazione provvisoria. Si tratta, infatti, di una misura finalizzata alla conciliazione tra esigenze familiari e professionali, senza conseguenze permanenti sulla sede di titolarità.

Conseguenze sul punteggio di continuità

L’unico effetto penalizzante dell’assegnazione provvisoria riguarda il punteggio di continuità, che premia il servizio continuativo svolto nella scuola di titolarità, sulla stessa classe di concorso e tipologia di posto. Anche se l’anno svolto in assegnazione provvisoria viene considerato servizio in ruolo a tutti gli effetti, esso interrompe la continuità. Il docente, pertanto, perde il punteggio precedentemente maturato, poiché l’anno scolastico in assegnazione è considerato come interruzione del servizio continuativo. Il punteggio potrà essere ricostruito solo dopo altri due anni continuativi nella sede originaria