Assegnazione provvisoria 2026/27: requisiti, deroghe e precedenze per i docenti [Chiarimenti]
L'assegnazione provvisoria 2026/2027 consente a docenti e personale ATA di lavorare più vicino a casa per un anno scolastico.
L'assegnazione provvisoria è una procedura annuale che permette a docenti, educatori e personale ATA di lavorare più vicino a casa per un solo anno scolastico. Con l'assegnazione provvisoria 2026/2027 si può chiedere un incarico temporaneo nella stessa provincia di titolarità oppure in un'altra, sempre nei limiti fissati dalla normativa vigente. È uno strumento molto usato dal personale della scuola per avvicinarsi alla famiglia. Vediamo chi può fare domanda, quali sono le deroghe e come funziona la scelta della provincia.
Chi può chiedere l'assegnazione provvisoria
Possono presentare la domanda i docenti di ruolo a tempo indeterminato che hanno superato il vincolo triennale di permanenza nella stessa sede. Rientra nella platea anche chi è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, pur essendo stato soddisfatto su una preferenza espressa. Possono accedere anche i docenti in sovrannumero o in esubero e quelli assunti con nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo, dopo tre anni di servizio effettivo nella scuola dove hanno svolto l'anno di formazione e prova. Fa domanda anche chi ha ottenuto il trasferimento nella stessa classe di concorso o il passaggio di cattedra.
Deroghe e precedenze nel vincolo triennale
Anche chi è ancora dentro il vincolo triennale può chiedere l'assegnazione provvisoria, se rientra in una deroga o in una precedenza prevista dall'art. 13 del CCNI 2025/2028. Le tutele riguardano in particolare chi ha un figlio fino a 14 anni o un genitore con più di 65 anni. Le principali situazioni protette sono:
docenti non vedenti o emodializzati;
docenti con disabilità o che hanno bisogno di cure continuative;
genitori, anche adottivi, di un figlio con disabilità grave;
coniuge, parte dell'unione civile o convivente di una persona con disabilità grave;
figli che assistono un genitore con disabilità grave;
fratelli e sorelle non conviventi di una persona con disabilità grave;
coniuge di militare o di categoria equiparata;
chi ricopre cariche pubbliche negli enti locali.
Chi non può presentare la domanda
La procedura non è aperta a tutti. Restano fuori i docenti ancora legati al vincolo triennale che non possono contare su alcun motivo di deroga o di precedenza. Niente domanda neppure per chi è stato trasferito d'ufficio per incompatibilità con la scuola o con la sede. In questo caso il divieto riguarda proprio la scuola o la sede da cui la persona è stata spostata, mentre resta possibile chiedere l'incarico altrove. Conoscere bene questi limiti aiuta a evitare domande che verrebbero comunque respinte.
Per quale provincia vale l'assegnazione provvisoria
La domanda di assegnazione provvisoria si presenta per una sola provincia. Può essere quella di titolarità oppure una diversa, in base alle proprie necessità personali e familiari. La stessa libertà vale per il posto: si può puntare alla classe di concorso o alla tipologia di titolarità, oppure a una diversa, a patto di possedere il titolo valido per la mobilità professionale. La scelta resta quindi flessibile, ma legata a un solo territorio per ogni anno scolastico. Per questo conviene valutare bene le proprie priorità prima di inviare la richiesta.