Assegnazione provvisoria docenti: chi può chiedere di tornare vicino casa?
Scopri chi può richiedere l’assegnazione provvisoria per l’a.s. 2025/26: requisiti, deroghe al vincolo, motivi familiari, sanitari e punteggi aggiornati


Concluse le operazioni di mobilità, cresce l’attesa per le nuove regole sull’assegnazione provvisoria dei docenti per il 2025/26. In base al contratto di mobilità 2025/28, ecco chi può fare domanda, in quali casi è ammessa la deroga al vincolo triennale e quali punteggi spettano per l’avvicinamento a familiari o per motivi di salute
Assegnazione provvisoria: chi può presentare domanda
L’assegnazione provvisoria consente al docente di chiedere una sede diversa da quella ottenuta tramite mobilità. Possono farne richiesta i docenti che hanno superato il vincolo triennale e quelli ancora soggetti al vincolo ma che rientrano in specifiche deroghe. La richiesta può essere motivata da esigenze familiari o di salute. Ai fini dell'avvicinamento, il familiare deve risiedere nel comune richiesto da almeno tre mesi prima della scadenza della domanda.
Motivi familiari e sanitari validi
Tra i motivi familiari rientrano il ricongiungimento a:
- Coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto
- Figli o genitori, in assenza del coniuge o in caso di separazione con atto omologato
Le esigenze di salute devono essere comprovate da idonea certificazione sanitaria e possono motivare la richiesta indipendentemente dallo stato civile del docente. Anche in questi casi, la finalità è l'avvicinamento al familiare da assistere, o la necessità di cure personali.
Deroghe al vincolo triennale chiedendo l'assegnazione provvisoria
I docenti vincolati possono comunque chiedere l’assegnazione provvisoria se rientrano in uno dei seguenti casi di deroga:
- Genitori di figli minori di 16 anni entro il 31 dicembre 2025
- Figli di genitori over 65 che compiono gli anni entro il 31 dicembre 2025
- Beneficiari dell’art. 33 commi 3, 5 o 6 della Legge 104/92
- Titolari di art. 21 della Legge 104/92, con invalidità oltre i 2/3
- Coniugi o figli di soggetti mutilati o invalidi civili
- Donne vittime di violenza, anche in deroga alle ordinarie regole sulla mobilità
Sono comprese anche le condizioni previste dall’art. 42 del D.lgs. 151/2001, per l’assistenza a soggetti con disabilità grave, seguendo un ordine di priorità tra coniuge, figli, fratelli e parenti fino al terzo grado.
Punteggio per l’avvicinamento
Per l’elaborazione delle domande viene attribuito un punteggio specifico in base alla motivazione dell’assegnazione:
- 6 punti per ricongiungimento a coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, genitori o figli
- 5 punti per ogni figlio di età inferiore a 6 anni
- 4 punti per ogni figlio di età tra 6 e 18 anni o per ogni figlio maggiorenne inabile al lavoro
- 6 punti per l’assistenza a figli disabili, coniuge o genitori totalmente e permanentemente inabili, qualora richiedano assistenza nel comune indicato
L’assegnazione provvisoria, dunque, rappresenta uno strumento importante di tutela per i lavoratori della scuola, e sarà disciplinata da specifica ordinanza ministeriale, attesa nelle prossime settimane.