Assegnazione provvisoria in altro grado: quando è respinta

Le assegnazione provvisoria in altro grado sono possibili solo con titolo abilitante e anno di prova superato. Ecco perché alcune domande sono respinte

A cura di Marco Marco
02 agosto 2025 11:20
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Le domande di assegnazione provvisoria per un grado di istruzione diverso o per altra classe di concorso sono spesso respinte per mancanza di requisiti fondamentali. È essenziale conoscere cosa prevede il CCNI sulla mobilità annuale, in particolare per i docenti neoimmessi ancora soggetti ad anno di prova

Assegnazione provvisoria in altro grado: cosa prevede il contratto

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità annuale consente di chiedere assegnazione provvisoria anche per altri gradi di istruzione o classi di concorso, ma solo a precise condizioni. L’articolo 7, comma 4, del CCNI specifica che è possibile fare domanda per un posto diverso da quello di titolarità se si è in possesso del titolo valido per la mobilità professionale o per l’insegnamento su posti di tipo speciale. Tuttavia, tale richiesta è aggiuntiva rispetto a quella sulla classe di concorso o posto di attuale titolarità, che resta obbligatoria. Il contratto chiarisce anche che restano in vigore i vincoli quinquennali su posti di sostegno e altre tipologie differenziate.

Il ruolo dell’anno di prova

Il superamento dell’anno di prova è condizione imprescindibile per accedere all’assegnazione provvisoria in altro grado o classe. Il comma 5 dell’art. 7 del CCNI lo esplicita con chiarezza: non sono consentite richieste per altro grado o altra classe da parte di personale non confermato in ruolo. Dunque, anche se si è abilitati su più classi di concorso o ordini di scuola, senza il superamento dell’anno di prova non è possibile presentare domanda. Questo criterio si applica anche nei casi di deroga dal blocco triennale: si può chiedere assegnazione solo nel proprio grado di titolarità, non in altri.

Requisiti obbligatori per la domanda

Perché una richiesta di assegnazione provvisoria in altro grado sia accolta, servono tre condizioni fondamentali:

  1. Aver superato l’anno di prova nella classe di concorso o ordine di scuola di titolarità.
  2. Aver richiesto in via prioritaria assegnazione provvisoria nel proprio ruolo.
  3. Essere in possesso dell’abilitazione specifica per la classe o il grado richiesto.
    L’assenza anche di uno solo di questi elementi comporta l’annullamento della domanda. È il caso, ad esempio, di una docente immessa in ruolo nella scuola dell’infanzia il 1° settembre 2024, che non potrà chiedere assegnazione provvisoria nella secondaria, anche se in possesso di abilitazione A-12, poiché non ha ancora superato l’anno di prova.