Assegnazione provvisoria: ricongiungimento familiare, ecco perché la sola convivenza non basta

Assegnazione provvisoria docenti 2025/26 possibile solo se la persona da ricongiungere risiede da almeno tre mesi nel comune indicato nella domanda

08 luglio 2025 14:35
Assegnazione provvisoria: ricongiungimento familiare, ecco perché la sola convivenza non basta - mobilità in aereo
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Per richiedere l’assegnazione provvisoria 2025/26, il docente deve indicare un familiare residente – e non solo domiciliato – nel comune richiesto. Il requisito vale anche per i figli. La normativa prevede eccezioni solo in presenza di deroghe specifiche. Ecco i chiarimenti sulla residenza, le motivazioni valide e la situazione dei docenti PNRR1 in attesa di abilitazione

I requisiti di residenza per il ricongiungimento familiare

Nel contesto delle assegnazioni provvisorie 2025/26, il ricongiungimento familiare è ammesso solo se la persona a cui si chiede di ricongiungersi risiede nel comune indicato nella domanda. La sola domiciliazione non è sufficiente, anche se documentata o legata a necessità familiari. È inoltre richiesto che tale residenza sia anagrafica e continuativa da almeno tre mesi alla data di presentazione dell’istanza. Questa condizione si applica a tutte le tipologie di ricongiungimento: verso figli, coniuge, genitori, parte dell’unione civile o convivente, compresi parenti o affini con cui vi sia convivenza certificata. L’indicazione del comune di ricongiungimento come prima preferenza è obbligatoria anche se il docente sceglie di indicare scuole di altri comuni nella domanda.

Le motivazioni che giustificano la richiesta di assegnazione provvisoria

La richiesta di assegnazione provvisoria può essere effettuata per una sola provincia e deve essere motivata da uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o minori in affidamento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge, convivente, parte dell’unione civile o genitori;
  • gravi esigenze di salute, documentate da certificazione sanitaria idonea.
    Tali motivazioni sono riconosciute solo se il docente non è vincolato nella sede di titolarità. Il vincolo triennale riguarda, ad esempio, i docenti neoassunti dal 2023/24 o da GPS sostegno I fascia, che possono comunque accedere all’assegnazione se rientrano nelle deroghe previste dal CCNL 2019/21, già recepite nel CCNI sulla mobilità 2025/28 e attese anche nel nuovo contratto per assegnazioni e utilizzazioni.

Assegnazione provvisoria: preferenze da esprimere e casi particolari

L’indicazione del comune o distretto sub-comunale di ricongiungimento è indispensabile anche nel caso di una sola scuola presente, quando si vogliono esprimere preferenze per altri comuni. Qualora nel comune di ricongiungimento non vi siano scuole del grado richiesto (ad esempio solo scuole del primo ciclo), è possibile indicare una scuola di un comune limitrofo oppure una sede di organico situata altrove ma con un plesso presente nel comune indicato. Questo vale anche nei casi in cui si assista un familiare con disabilità grave o si presenti una delle condizioni previste per la deroga al vincolo. La residenza della persona da cui ci si vuole avvicinare, però, rimane un requisito inderogabile.

Docenti PNRR1 e ricongiungimento: servono nuove deroghe

Per quanto riguarda i docenti vincitori del concorso PNRR1 nel 2024/25, che hanno conseguito l’abilitazione dopo la presa di servizio e non hanno ancora svolto l’anno di prova, la situazione è più complessa. Attualmente, non possono presentare domanda di assegnazione provvisoria, essendo ancora formalmente a tempo determinato fino al 31 agosto 2025. Lo scorso anno fu concessa una deroga ai docenti da GPS I fascia già in servizio, ma per chi non ha ancora superato l’anno di prova servirà una nuova disposizione esplicita. In caso di apertura alle domande anche per questi docenti, resterà comunque vincolante il requisito della residenza anagrafica nel comune richiesto per il ricongiungimento. La presenza del figlio minore, anche se frequentante in un comune vicino, non è sufficiente se manca la residenza certificata nel comune per cui si fa richiesta.

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