Assegnazioni provvisorie: via libera con riserva ai vincitori PNRR1 non abilitati
Assegnazioni provvisorie 2025/26: anche i vincitori PNRR1 non abilitati possono presentare domanda, ma devono comunicare l’abilitazione entro il 10 agosto
Il nuovo CCNI 2025/28 consente anche ai docenti vincitori del concorso PNRR1, ma non ancora abilitati, di presentare domanda per le assegnazioni provvisorie con riserva. Tuttavia, per ottenere la validazione definitiva della domanda, sarà necessario comunicare l’avvenuto conseguimento dell’abilitazione entro il 10 agosto 2025
Nuove regole dal CCNI 2025/28
Con la firma del CCNI 2025/28 sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, è stata introdotta una deroga significativa: i vincitori del concorso PNRR1 non ancora abilitati possono fare domanda di assegnazione provvisoria, a condizione che conseguano e comunichino l’abilitazione entro il 10 agosto 2025, secondo quanto previsto dalla nota MIM-MUR n. 10786/2025. La domanda è ammessa con riserva, e sarà validata solo se il docente avrà trasmesso tramite PEC la dichiarazione del conseguimento dell’abilitazione agli Uffici scolastici provinciali di appartenenza e destinazione, nel rispetto delle modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale.
I vincoli per i vincitori PNRR1
I docenti vincitori non abilitati sono attualmente assunti con contratto a tempo determinato finalizzato all’abilitazione (30 o 36 CFU). Per questa ragione, non rientrerebbero tra i beneficiari dell’assegnazione provvisoria secondo le regole ordinarie. Il CCNI, tuttavia, apre una finestra, specificando che questi docenti possono presentare domanda in ambito provinciale e, se rientrano nelle deroghe previste dall’art. 1/17, anche interprovinciale, purché conseguano e attestino l’abilitazione entro la scadenza indicata. La domanda può essere inviata dal 14 al 25 luglio tramite Istanze Online. I docenti restano comunque soggetti al vincolo triennale di permanenza nella scuola di prova, vincolo che decorre anche dall’anno a tempo determinato, come chiarito dal contratto stesso.
Assegnazioni provvisorie: le deroghe e i motivi previsti
Per poter richiedere assegnazione interprovinciale, oltre all’abilitazione, è necessario rientrare in una delle deroghe previste, tra cui: genitori di figli minori di 16 anni, assistenza a soggetti con disabilità grave, gravi motivi di salute, ricongiungimento al coniuge o genitori ultrasessantacinquenni. Serve documentazione idonea e residenza anagrafica nel comune del soggetto da assistere o ricongiungere da almeno tre mesi. I motivi per cui è possibile chiedere l’assegnazione includono: ricongiungimento familiare, esigenze di salute, assistenza a familiari con disabilità e presenza di figli minorenni. Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e redatti secondo il DPR 445/2000.
I casi particolari di assegnazioni provvisorie: maternità e abilitazione rinviata
Una questione delicata riguarda le docenti in gravidanza che, pur avendo diritto a una deroga, non possono abilitarsi entro agosto a causa di maternità anticipata e dunque restano escluse dall’assegnazione provvisoria. Il MIM, con la nota n. 95354 del 18 aprile 2025, ha però previsto che tali docenti possano rimandare l’abilitazione e ottenere un nuovo contratto a tempo determinato per il 2025/26, tutelando così la continuità del percorso. Tuttavia, la possibilità di chiedere assegnazione con riserva è esclusa se non si può garantire il conseguimento dell’abilitazione entro il 10 agosto, anche se la docente rientra in una delle deroghe. È comunque possibile svolgere il tirocinio in una scuola diversa da quella di titolarità, se convenzionata con l’Ateneo, per agevolare esigenze familiari al rientro dal congedo.