Bocciatura alla Maturità confermata dal TAR: griglie numeriche deterrente alla valutazione
Il tribunale amministrativo ribadisce la validità delle valutazioni e respinge il ricorso dello studente contro l'esito della Maturità.
Una recente sentenza del TAR del Lazio ha confermato l'esito negativo per uno studente che aveva presentato ricorso contro la bocciatura alla Maturità. I giudici hanno stabilito che il punteggio inferiore alla soglia minima di 60/100 è legittimo, chiarendo che le griglie di valutazione costituiscono una motivazione sufficiente per il giudizio finale espresso dalla commissione.
La sentenza del TAR sul ricorso per la Maturità
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto in toto le richieste di un candidato non ammesso, ufficializzando la decisione con la sentenza pubblicata il 21 novembre 2025. Lo studente aveva ottenuto un voto finale di 47/100, ben al di sotto del punteggio necessario per il superamento dell'esame di Stato.
I giudici hanno ribadito un principio fondamentale del diritto scolastico, sottolineando che le decisioni della commissione rientrano nella discrezionalità tecnica. Questo significa che il giudizio dei docenti non può essere contestato nel merito, a meno che non vi siano errori procedurali evidenti o palesi illogicità.
Validità delle procedure e delle griglie di valutazione
Il ricorrente aveva sollevato dubbi sulla correttezza formale dell'esame, lamentando una presunta compilazione tardiva delle schede e una scarsa motivazione del voto numerico. Il TAR ha però smontato queste tesi, confermando che le griglie di valutazione utilizzate erano perfettamente conformi ai modelli ministeriali previsti.
Secondo il tribunale, l'uso di indicatori numerici e descrittori specifici è sufficiente a rendere trasparente il giudizio:
Le griglie offrono una rappresentazione chiara del livello di competenza raggiunto.
Non è necessaria una verbalizzazione dettagliata di ogni discussione interna alla commissione.
Il voto numerico, se supportato dalle griglie, costituisce una motivazione idonea e completa.
La sentenza ha inoltre accertato che i criteri erano stati approvati regolarmente durante la riunione preliminare. Il verbale della seduta plenaria attesta, infatti, il corretto svolgimento delle operazioni di deliberazione collegiale.
L'autonomia dell'esame rispetto al percorso scolastico
Uno dei punti centrali del ricorso riguardava la presunta discrepanza tra il rendimento scolastico dell'anno e l'esito finale. Lo studente sosteneva che la commissione non avesse valorizzato adeguatamente il percorso di studi, l'alternanza scuola-lavoro e i temi di educazione civica.
Il TAR ha respinto questa visione, chiarendo che l'esame finale gode di una propria autonomia valutativa. La prova non serve a confermare meramente i voti ottenuti durante l'anno, ma ha una specifica finalità certificativa delle competenze acquisite al termine del ciclo. I voti pregressi concorrono solo a formare il credito scolastico, senza vincolare l'esito delle prove d'esame.