Illegittima la bocciatura senza PDP: il TAR Lombardia accoglie il ricorso per l'inadempienza della scuola
Il Tribunale accoglie il ricorso: la scuola deve redigere il piano personalizzato anche ad anno inoltrato per evitare l'annullamento della non ammissione.
Una recente pronuncia del TAR Lombardia conferma che la bocciatura senza PDP costituisce una grave violazione della normativa scolastica vigente. Il Tribunale ha accolto il ricorso di una famiglia, ribadendo l'obbligo per gli istituti di attivare strumenti compensativi adeguati anche qualora la certificazione pervenga a ridosso della fine delle lezioni, tutelando così il diritto allo studio degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento.
Annullata la bocciatura senza PDP: il caso in esame
La Sezione Quinta del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia si è espressa favorevolmente nei confronti di uno studente con DSA, annullando il provvedimento di non ammissione alla classe successiva.
Con la sentenza n. 3704/2025, pubblicata il 17 novembre, i giudici hanno stabilito che la mancata predisposizione del piano rende illegittima la valutazione finale negativa espressa dal Consiglio di Classe; tale omissione rappresenta infatti un vizio formale e sostanziale che inficia l'intero processo valutativo.
L'obbligo normativo della scuola
La vicenda nasce dal ricorso presentato contro un liceo scientifico che non aveva redatto il Piano Didattico Personalizzato nonostante la famiglia avesse consegnato la certificazione diagnostica il 24 marzo.
L'istituto si era difeso sostenendo che la documentazione fosse giunta in una fase troppo avanzata dell'anno scolastico, rendendo inutile l'attivazione del percorso; tuttavia, il TAR ha respinto questa tesi, evidenziando come la Legge n. 170 del 2010 e il successivo D.M. n. 5669 del 2011 impongano l'adozione delle misure di supporto senza limiti temporali rigidi.
Secondo il collegio giudicante, il piano avrebbe potuto e dovuto essere predisposto anche per gestire i mesi conclusivi dell'anno scolastico.
Vizio di eccesso di potere e criteri di valutazione
La sentenza mette in luce un chiaro profilo di "eccesso di potere" da parte dell'amministrazione scolastica, definendo la scelta di non agire come illogica e incoerente rispetto alle finalità educative.
L'assenza del documento programmatico ha comportato che l'alunno venisse valutato secondo criteri ordinari, ignorando le specifiche necessità formative dettate dalla sua condizione clinica; questo approccio contrasta con l'obbligo di adottare forme di verifica personalizzate, essenziali per garantire pari opportunità di apprendimento.
I giudici hanno chiarito alcuni punti fondamentali che differenziano questo caso da altri precedenti giurisprudenziali:
La mancata adozione totale del piano differisce dalla semplice mancata esecuzione di misure già previste.
La certificazione conteneva indicazioni operative puntuali che la scuola aveva il dovere di recepire.
Gli effetti della sentenza sulla carriera dello studente
Il TAR ha quindi consolidato la misura cautelare già disposta in precedenza, confermando l'ammissione dello studente alla classe successiva, inizialmente avvenuta con riserva.
È stato riconosciuto che l'inerzia della scuola ha causato una lesione diretta alla posizione giuridica dell'alunno, compromettendo le sue concrete possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi minimi; la sentenza ribadisce infine il valore pedagogico del piano personalizzato, strumento necessario non solo per la didattica, ma anche per sensibilizzare i docenti e le famiglie sulle specificità dei disturbi dell'apprendimento.