Bonus allarme: detrazione al 50% o 36%, ecco di cosa si tratta
Il bonus allarme viene aggiornato: come ottenere la detrazione fiscale per nuovi impianti o moduli di telegestione sulla prima o seconda casa.
Mettere in sicurezza la casa è una priorità. Il Fisco aiuta con il bonus allarme. Questa agevolazione supporta l'installazione di nuovi impianti e l'adeguamento tecnologico di quelli esistenti, come l'integrazione di moduli di telegestione. La detrazione, che rientra nel recupero del patrimonio edilizio, varia: 50% sull'abitazione principale e 36% negli altri casi, fino a 96mila euro di spesa.
Come funziona la detrazione per l'allarme
La detrazione fiscale per gli allarmi è un'opportunità importante per chi desidera aumentare la sicurezza della propria abitazione. La tecnologia nel settore della sicurezza domestica avanza rapidamente, rendendo obsoleti i sistemi installati solo pochi anni fa, spesso non più compatibili con la telegestione da smartphone. La normativa, come delineata dalla legge 207/2024 e dalla circolare 8/E del 2025, conferma che l'incentivo non copre solo l'installazione di un sistema di allarme ex novo.
Rientra pienamente nell'agevolazione anche l'adeguamento tecnologico di impianti datati. Questo include specificamente l'integrazione di un modulo di telegestione con scheda SIM, essenziale per il controllo da remoto. Questo tipo di spesa è fondamentale per aggiornare sistemi installati anni fa, rendendoli conformi ai moderni standard di sicurezza e garantendo una protezione efficace. L'intervento di upgrade è spesso più contenuto economicamente rispetto a una nuova installazione, ma altrettanto cruciale.
La doppia qualificazione dell'intervento
Il via libera alla detrazione fiscale si fonda su una duplice qualificazione giuridica. In primis, l'aggiornamento (come l'aggiunta di un modulo SIM) è classificato come manutenzione straordinaria. Si tratta di un adeguamento tecnologico di un impianto esistente, non di manutenzione ordinaria. In secondo luogo, e in modo cruciale, la spesa rientra negli interventi volti a prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi. Questo principio è sancito dall'articolo 16-bis del Tuir (Dpr 917/1986), pilastro del bonus recupero patrimonio edilizio. La lettera c) del comma 1 include esplicitamente "l'installazione di impianti di sicurezza".
La portata di questa definizione è ampia e include non solo allarmi, ma anche porte blindate, vetri antisfondamento e sistemi di videosorveglianza. La storica circolare 57/E del 1998 dell'Agenzia delle Entrate aveva già chiarito questo punto. Questo quadro normativo, rafforzato da interventi successivi come la Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) e la guida ufficiale dell'Agenzia, conferma che sia la nuova installazione sia l'upgrade tecnologico sono ammessi al beneficio fiscale.
Bonus allarme: aliquote, procedure e cumulo
L'aspetto chiave della normativa attuale è la differenziazione dell'aliquota. Il bonus allarme è al 50% se la spesa è sostenuta dal proprietario (o titolare di diritto reale, come l'usufruttuario) e l'intervento riguarda l'abitazione principale. È fondamentale che l'immobile sia la residenza anagrafica del contribuente. L'aliquota scende invece al 36% in tutti gli "altri casi". Rientrano in questa categoria, ad esempio, gli interventi realizzati su unità immobiliari diverse dall'abitazione principale (seconde case) o su parti comuni condominiali (se non pertinenti all'abitazione principale). Per entrambe le aliquote, il tetto massimo di spesa detraibile è 96mila euro per singola unità immobiliare, un limite che si applica all'intervento di recupero edilizio nel suo complesso.
Per fruire dell'agevolazione, la detrazione va ripartita obbligatoriamente in dieci quote annuali identiche nella dichiarazione dei redditi. È tassativo pagare tramite bonifico parlante (bancario o postale). Questo deve includere la causale del versamento con riferimento normativo (Art. 16-bis Tuir), il codice fiscale del beneficiario e la P.IVA della ditta installatrice. Infine, la normativa chiarisce che il bonus per l'adeguamento tecnologico spetta anche se per l'impianto preesistente si era già fruito del bonus in passato.